È giunta l’ora di dire addio al primato del cognome paterno, retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i valori costituzionali di uguaglianza uomo donna e di parità dei genitori. La Corte Costituzionale con una sentenza pronunciata lo scorso 8 novembre, intervenuta a distanza di 40 anni dal primo disegno di legge in materia, ha dichiarato incostituzionale l’automatica attribuzione del cognome paterno prevista dal nostro attuale sistema normativo, in presenza di una diversa volontà dei genitori, facendo così allineare il nostro ordinamento a quello di altri paesi e ai vari pronunciamenti di organismi internazionali susseguitisi in materia, la cui violazione era peraltro già costata all’Italia nel febbraio 2014 una pesante condanna da parte della Corte di Strasburgo proprio per la mancanza di una deroga all’automatica attribuzione del solo cognome paterno, ritenuta “discriminatoria verso le donne” e lesiva della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU).
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Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione di tale storica decisione, anche nel nostro Paese, sarà possibile – ovviamente ove entrambi i genitori siano d’accordo – attribuire in maniera automatica ai nuovi nati anche il cognome materno quale deciso segno di identificazione familiare e di parità socio – culturale e ciò già al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di Stato Civile e non più solo in un secondo momento, come è invece possibile fare oggi, peraltro attraverso un procedimento burocratico complesso, che potrebbe anche concludersi con il rigetto della relativa istanza, ove il Prefetto, del tutto discrezionalmente, non ne ritenesse meritevoli di tutela le ragioni, da indicarsi obbligatoriamente (art. 84 e ss. DPR n. 396/2000).
Centrale diventa, quindi, oggi, la scelta dei genitori, a cui viene formalmente riconosciuta pari dignità nel rapporto coniugale e familiare e che finalmente, grazie alla pronuncia della Consulta, saranno completamente liberi di dare al proprio figlio o un solo cognome o il cognome di entrambi, nel totale rispetto di quel suo sacrosanto diritto in tal senso già riconosciutogli dalle Corti Europee e ad oggi solo contemplato nel DDL S. 1230 del 2014, intitolato “Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli”, con cui il nostro legislatore si è prefissato di intervenire proprio sul “diritto dei figli ad assumere il cognome di entrambi i genitori”, peraltro nell’ “ordine di attribuzione concordato tra i genitori” o in mancanza di accordo “in ordine alfabetico”, ma che ancora langue (probabilmente a causa di continui aggiustamenti e/o ripensamenti dell’ultimo minuto) alla commissione Giustizia del Senato. Non potendosi prevedere l’esito di tale iter parlamentare, non resta che attendere sia il deposito della sentenza per comprendere le motivazioni di tale decisione rivoluzionaria in materia, rappresentando il riconoscimento del cognome – e a maggior ragione del doppio cognome – non soltanto un dato anagrafico, per quanto di certo importante, ma un sostanziale elemento di identificazione, nonché il relativo regolamento attuativo, cui dovranno uniformarsi tutti i soggetti interessati.