Demolizione di un fabbricato a Seregno, il Consiglio di Stato dice no al Comune

Ha annullato il provvedimento con cui il Comune aveva ingiunto ai proprietari la demolizione di un fabbricato interrato di via Milano
La proprietà di via Milano a Seregno

Seregno: il Consiglio di Stato, con una sentenza pubblicata il 14 marzo, ha annullato il provvedimento con cui il Comune aveva ingiunto ai proprietari la demolizione di un fabbricato interrato di via Milano. Gli appellanti, difesi dall’avvocato Bruno Santamaria, proprietari dell’immobile interrato di circa 400 metri quadrati, in precedenza utilizzato per il deposito di prodotti agricoli, nel 2003 vi avevano realizzato alcune opere “di risanamento conservativo” dice il legale, “sia per migliorarne la fruibilità, tra cui la costruzione di una rampa d’accesso, sia per garantire la sicurezza delle murature perimetrali esposte al rischio di crollo“.

Secondo il Comune realizzate opere abusive, Dia in sanatoria e (dopo 2 anni) l’ordinanza di demolizione

Ma, secondo l’amministrazione comunale, le opere sarebbero state realizzate abusivamente, in variante al permesso di costruire. Di qui, nel 2004, una ordinanza di sospensione dei lavori. Provvedimento cui aveva fatto seguito la presentazione di un’istanza di Dia (oggi Scia) in sanatoria da parte dei proprietari, allo scopo di regolarizzare le opere. Il Comune aveva quindi avviato un procedimento finalizzato a verificare la conformità postuma dei lavori, conclusosi nel 2006, che aveva portato al respingimento della richiesta e all’adozione dell’ordinanza demolitoria del fabbricato. Atto impugnato al Tar dai ricorrenti: e il Tribunale amministrativo, con sentenza  del 2017, spiega ancora Santamaria: “aveva ritenuto che le opere effettuate erano da  annoverare tra le nuove costruzioni e pertanto bisognose di un nuovo permesso di costruire, per cui era legittimo l’ordine di demolizione del comune”. I proprietari, che si erano visti  pregiudicare la propria attività, hanno fatto appello e il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza di primo grado pronunciandosi in favore del ricorrente.

Il Consiglio di Stato ha in particolare chiarito alcuni aspetti dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i privati cittadini: in particolare che l’amministrazione comunale “non può deludere le legittime aspettative dei privati sul consolidamento dei titoli edilizi richiesti, determinandosi negativamente e tardivamente su di essi“. Nel caso specifico il comune di Seregno era intervenuto dopo oltre due anni dalla presentazione dell’istanza di Dia in sanatoria e quindi ben oltre il termine perentorio di 30 giorni assegnato dalla legge, “minando la  legittima aspettativa dei ricorrenti n quanto le opere avevano avuto un assenso tacito a causa dell’inerzia del comune“.

L’avvocato: “Il Comune deve rispondere ai cittadini nei tempi legittimi”

In altre parole – ha spiegato Santamariai giudici  nella sentenza hanno affermato a chiare lettere che, affinché l’amministrazione possa intervenire per negare, in ritardo, il rilascio di un titolo edilizio debba avviare un’approfondita istruttoria in contraddittorio con i privati destinatari del provvedimento, comunicando altresì puntualmente i motivi di interesse pubblico che reputa ostativi all’accoglimento della domanda. Se il comune potesse disconoscere in ogni momento senza oneri e vincoli procedimentali gli effetti della Dia-Scia, si vanificherebbe il principio di collaborazione e buona fede tra cittadini e  pubblica amministrazione”.

E ha così concluso: “l’amministrazione può anche agire per rimuovere gli effetti di un titolo edilizio che ritenga illegittimo, ma deve farlo nei tempi previsti dalla legge e senza mettere a repentaglio le legittime aspettative dei cittadini sulla sua efficacia, specie quando queste influiscono sulla attività imprenditoriale”.