Un Codice della strada più vicino a ciclisti e pedoni, utenza fragile nei centri urbani. È il senso del testo del disegno di legge di conversione del decreto, approvato in settimana al Senato, che introduce importanti novità. Prima fra tutte sarà l’opportunità, valutata caso per caso dal prefetto, in base a un’analisi della incidentalità, di installare autovelox-telelaser anche in strade urbane e di quartiere.
La seconda, e non certo per importanza, (e che si immagina creerà polemiche) riguarda il divieto di sosta con la possibilità da parte dei sindaci di delegare potere sanzionatorio (quindi di redigere contravvenzioni) a dipendenti comunali o di società pubbliche e private che si occupano della gestione dei parcheggi a pagamento (ausiliari del traffico), ma anche agli addetti alla nettezza urbana e ai controllori di autobus che potranno multare vetture in divieto che ostacolino la loro attività. Esempi? Un mezzo pubblico che debba interrompere il servizio perché ostacolato da un’auto in seconda fila o posteggiata nella piazzola della fermata o un netturbino che trovi una vettura davanti al cassonetto che deve svuotare.
Altra novità, proprio in relazione alla nuova filosofia del Codice, è rappresentata dalla introduzione di quelle che vengono chiamate “strade urbane ciclabili”, strada urbana a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale e orizzontale, con priorità per i velocipedi. Potrà essere istituito il “doppio senso ciclabile” ossia la possibilità per i ciclisti di percorrenza anche in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli.
Prevista anche una “zona scolastica”, dove potranno essere limitate o escluse la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco.