Appalto rifiuti: anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Monza

Nessun errore nella gara di appalto sulla gestione dei rifiuti a Monza: anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune dopo la sentenza del Tar e boccia il ricorso di De Vizia. Con un piccolo “ma”.
I mezzi della ditta Sangalli
I mezzi della ditta Sangalli Fabrizio Radaelli

Dopo il Tar della Lombardia anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dalla società De Vizia sulla gara di appalto per la gestione dei rifiuti di Monza: ha ragione il Comune, ribadisce l’organo giurisdizionale di fronte al quale la società torinese era tornata a contestare la decisione di piazza Trento e Trieste di escluderla dalla gara dopo la prima provvisoria aggiudicazione.

Ne parla anche l’Anac, l’Autorità nazionale anti-corruzione alla quale l’amministrazione comunale si era affidata per essere seguita lungo tutto l’iter, durato quattro anni, in virtù di un Protocollo di vigilanza collaborativa firmato il 21 febbraio del 2018. La sentenza del Consiglio di Stato è del 4 gennaio: “Dei cinque concorrenti ammessi alla gara, soltanto l’azienda torinese e la società Impresa Sangalli, gestore uscente del servizio, avevano superato la soglia di sbarramento” ricorda Anac, ma la prima, dice l’Autorità “non aveva comunicato né un procedimento penale pendente né il rinvio a giudizio dei vertici della società violando così la disciplina più rigorosa di quella ordinaria conseguente alla sottoposizione della procedura al protocollo di vigilanza collaborativa, espressamente accettata dalla società piemontese, come da tutti gli altri concorrenti, al momento della formulazione di domanda di partecipazione. L’azienda torinese, dunque, ha rilevato il Consiglio di Stato, non può che essere esclusa”.

L’unico quesito del ricorso di De Vizia che attende ancora una risposta riguarda una definizione di diritto, per la quale il collegio del Consiglio di Stato ha rinviato la decisione all’Adunanza plenaria del Consiglio stesso: si dovrà decidere se è giusto o meno “equiparare, ai fini de quibus, l’aggiudicatario propriamente detto ed il soggetto a cui favore è stata semplicemente proposta l’aggiudicazione”.