Nuova bufera sul 1913 Seregno calcio. L’inserimento nel novero dei sodalizi inattivi, deciso dal comitato regionale della Federcalcio, dopo la mancata iscrizione al campionato di Eccellenza, non ha evitato alla società l’ennesimo deferimento, per responsabilità diretta ed oggettiva, che ha coinvolto per la prima volta il patron Fabio Iurato, nonché la sua compagna Silvia Amodio, amministratrice unica, e l’osservatore del settore giovanile Carlo Carraffa. La sezione disciplinare del tribunale federale, cui è stato trasmesso il faldone della procedura da parte della procura federale, ha rinviato nella seduta di martedì 5 settembre la trattazione dell’argomento all’udienza in programma mercoledì 4 ottobre, alle 11.30, avendo Carraffa ricevuto la comunicazione dell’appuntamento soltanto martedì 29 agosto, data non compatibile con il rispetto dei termini di comparizione indicati dal codice di giustizia sportiva.
Giustizia sportiva: le motivazioni dei deferimenti
Di fatto, Carraffa ha lamentato con un esposto di aver svolto, a partire dal luglio del 2022, l’attività di scouting e selezione in favore del 1913 Seregno, senza però vedersi corrispondere gli emolumenti concordati. Gli accertamenti hanno confermato la fondatezza della contestazione, ma anche che Carraffa non fosse tesserato per la società. Parimenti, Iurato è finito nel mirino, per aver rivendicato per sé il ruolo di rappresentanza del 1913 Seregno in tutte le sedi legali e sportive, che invece era in capo ad Amodio, con l’aggravante che all’epoca il patron risultasse ancora tesserato per il Cerveteri, di cui ha detenuto la proprietà fino all’autunno scorso. Amodio, invece, è stata chiamata in causa per non essersi opposta alle attività poste in essere per conto della società da Iurato e Carraffa, non tesserati.
Giustizia sportiva: previsto anche un patteggiamento
L’indagine ha coinvolto suo malgrado anche Cesare Bertolino, responsabile del settore giovanile azzurro nella stagione 2022-’23, che ha svolto a partire dal marzo scorso la funzione di responsabile tecnico dell’attività di base, pur essendo sprovvisto della qualifica, e per tutta l’annata agonistica attività di gestione dei rapporti economici con tecnici e collaboratori, in violazione del codice di giustizia sportiva. Bertolino ha per questo patteggiato un’inibizione di due mesi e mezzo.