Nessun limite per le slot machine Il Tar dà torto al sindaco di Desio

Nessuna limitazione oraria all’attività delle slot machine nel Comune di Desio. L’ha stabilito una sentenza del Tar Lombardia, secondo la quale non è possibile per i sindaci limitare il funzionamento degli apparecchi sulla base dei poteri attribuiti agli amministratori locali dal Testo Unico degli Enti Locali in materia di orari di chiusura e apertura dei pubblici esercizi.
Nessuna limitazione d’orario per l’attività delle slot machine
Nessuna limitazione d’orario per l’attività delle slot machine Cardini

Nessuna limitazione oraria all’attività delle slot machine nel Comune di Desio. L’ha stabilito una sentenza del Tar Lombardia, secondo la quale non è possibile per i sindaci limitare il funzionamento degli apparecchi sulla base dei poteri attribuiti agli amministratori locali dal Testo Unico degli Enti Locali in materia di orari di chiusura e apertura dei pubblici esercizi. Il tribunale regionale ha accolto il ricorso presentato da una cordata di piccoli imprenditori (per lo più gestori di bar) contro un’ordinanza del sindaco Roberto Corti che, “per prevenire l’allarme sociale derivante dal sempre più frequente ricorso ai giochi a scommessa da parte dei più giovani”, aveva disposto che gli apparecchi da gioco potessero essere messi in funzione solo nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 22.30. Secondo il Comune, «l’offerta mattutina dei servizi di gioco potrebbe, infatti, incentivare l’evasione scolastica dei minori ed ostacolerebbe, in ogni caso, il corretto deflusso del traffico a causa del parcheggio disordinato degli autoveicoli degli utenti». Ma secondo il Tar «il potere esercitato dal sindaco con il provvedimento impugnato» non rientra tra quelli previsti dal decreto 267 del 2000: «che attribuisce ai sindaci la possibilità di stabilire orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi per armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti e non per la tutela della incolumità, salute, della quiete pubblica essendo altri gli strumenti giuridici preordinati al raggiungimento di tali finalità».