Saldi a Monza e Brianza: le regole e i suggerimenti di Federconsumatori

Parte dal 5 gennaio la stagione dei ribassi invernali: che cosa dice la Lombardia e i consigli di Federconsumatori.
Saldi al via a Monza e Brianza
Saldi al via a Monza e Brianza Fabrizio Radaelli

Nei giorni che precedono i saldi è importante effettuare una ricognizione per individuare nei negozi capi e prodotti di potenziale interesse, così da controllare la corretta applicazione delle tariffe scontate: lo suggerisce Alessandro Cherubin, presidente di Federconsumatori Monza e Brianza, invitando tutti «a prestare la massima attenzione» per evitare possibili trappole.

Saldi a Monza e Brianza: che cosa fa la differenza

«Sicuramente in molti aspettano l’inizio del periodo di saldi per comprare alcuni capi di abbigliamento per quanto, quest’anno, rispetto agli anni scorsi, per il Natale si sia speso leggermente di più – ma, sempre, con grande attenzione. Anche nelle prossime settimane si continuerà a fare attenzione: i capi si sceglieranno con cura e si porteranno a casa quelli davvero indispensabili. Non ci sarà ancora spazio per il superfluo. Non si cederà, come in passato, per comprare questa o quella maglietta, questo o quel maglione in più: un tempo non faceva differenza, ora sì».
Anche perché, prosegue sempre Cherubin, «in base a quello che si vede, una timida ripresa sembra essere iniziata. Ma il clima resta incerto: siamo ancora lontani dal poter contare su nuovi equilibri economici, per quanto si noti ora finalmente anche una certa stabilizzazione nei prezzi, lievitati nei mesi scorsi».

Saldi a Monza e Brianza: le regole regionali

È di sessanta giorni la durata massima prevista dalla legge per i saldi invernali: partendo il 5 gennaio si concluderanno quindi il prossimo 4 marzo. Il sito di Regione Lombardia come fa ogni anno (due volte all’anno) ricapitola le regole base a cui i commercianti sono tenuti ad attenersi. Intanto “l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso”, mentre è “facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o al ribasso”.

Si legge poi che “l’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie – che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore -, sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita”.

Poi: i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente in vendita a prezzo normale, il commerciante deve essere in grado di dimostrare “agli organi di controllo la veridicità delle informazioni” e, ancora, “se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare”.