“L’articolo 43 della direttiva 2014/23/Ue, secondo l’interpretazione consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, prevede che le concessioni possono essere modificate durante il periodo di validità senza una nuova procedura di aggiudicazione, purché siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite. La Commissione sta raccogliendo maggiori informazioni per valutare la compatibilità tra le modifiche previste al progetto cui fa riferimento l’onorevole deputato e la suddetta disposizione“: è la stringata risposta che il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Stéphane Séjourné, ha dato all’europarlamentare del Pd Brando Benifei, che a novembre aveva presentato un’interrogazione su Pedemontana.
«La Commissione europea ha dato risposta alla mia interrogazione nella quale chiedevo di verificare se il progetto finanziato dalla Bei (Banca europea di investimenti, ndr) fosse da considerarsi immodificabile – ha commentato Benifei – visto che la concessione fu rilasciata senza gara, perché prima dell’entrata in vigore della disciplina europea sul coordinamento delle procedure d’appalto. La risposta, a firma del Commissario Sejourné, è potenzialmente clamorosa: la Commissione sta raccogliendo maggiori informazioni per valutare la compatibilità tra le modifiche previste al progetto con il diritto Ue».
Pedemontana, la Commissione europea e la direttiva del 2014
Secondo l’europarlamentare la segnalazione alla Commissione è servita ad aprire questa nuova fase di indagine, «ma è allarmante il fatto che ci siano ancora delle zone grigie di potenziale violazione del diritto europeo, quando di mezzo ci sono soldi pubblici per finanziare un progetto che abbiamo già denunciato a tutti i livelli come dannoso per il territorio e per l’ambiente». Di fatto la Commissione spiega che non è impossibile stando alla prassi modificare un progetto, mentre è in corso la concessione, «ma deve essere in linea con condizioni molto stringenti e in casi molto specifici, elencati all’articolo 43 della direttiva 2014/23 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione», aggiunge Benifei: tra questi modifiche previste nei documenti iniziali, necessità impreviste, sostituzione del concessionario per motivi legittimi o modifiche non sostanziali. Il parlamentare europeo segnala di essersi già messo al lavoro con i consiglieri Pd in Regione Lombardia e al gruppo provinciale del centrosinistra, Brianza Rete Comune, «per far luce su questo nuovo risvolto legale. Nel frattempo, ho intenzione di chiedere un colloquio con il gabinetto del Commissario Sejourné per approfondire il tema».
Pedemontana e la Commissione europea: cosa dice l’articolo 43
La direttiva 2014/23/Ue, che riguarda la modifica di contratti durante il periodo di validità, all’articolo 43 scrive che tra l’altro che “le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione” nel caso in cui “le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili”, per esempio, oppure “per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale” oppure nel caso in cui “la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non ha potuto prevedere” o “la modifica non altera la natura generale della concessione”.
Tra le eccezioni, “se un nuovo concessionario sostituisce quello” iniziale, ma non è il caso di Pedemontana, mentre non è possibile modificare il progetto in modo “sostanziale” senza passare da un nuovo giudizio. Cosa si intende per “sostanziale”? Quando “la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione”; quando “la modifica cambia l’equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale”; se “la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione della concessione”.
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