La quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza pronunciata lo scorso 24 novembre, ha messo la parola fine, al contenzioso tra Cem Ambiente di Cavenago Brianza e la Sangalli Giancarlo & C. di Monza sulla richiesta da parte di questi ultimi alla prima di un insieme infinito di documenti. Palazzo Spada, ha respinto il ricorso presentato dall’azienda monzese, ritenendo completamente infondato il ricorso che la Sangalli aveva presentato alla antecedente decisione del Tar, a tal punto da soprassedere anche su alcune questioni preliminari relative alla omessa notifica del ricorso a eventuali soggetti contro interessati, confermando quindi la sentenza del tribunale amministrativo del 12 febbraio scorso, che aveva ritenuto legittimo il diniego opposto da Cem Ambiente alla società monzese.
Monza, il “contenzioso dei rifiuti” tra Cem Ambiente di Cavenago Brianza e la Sangalli Giancarlo & C.
La corte, in particolare, confermando l’orientamento giurisprudenziale ha precisato che “è legittimo il diniego su una istanza di accesso civico che si riferisca ad un numero elevatissimo ed assolutamente indefinito di atti e di documenti, di natura eterogenea, che non indichi neppure un intervallo temporale entro cui collocarli, a ciò opponendo il principio generale del divieto di abuso del diritto, di natura trasversale nell’ordinamento, che costituisce una particolare declinazione del principio di buona fede, il quale, a sua volta, è attuazione del principio fondamentale di solidarietà politica, economica e sociale enunciato dall’art. 2 della Costituzione, che rende un’istanza di accesso di carattere così ’massivo’, non proporzionato, manifestamente irragionevole e, perciò, abusiva”.
Monza, il “contenzioso dei rifiuti”: cosa ha stabilito la Corte
In altri termini il consiglio di Stato, non ha messo in dubbio il diritto di qualunque cittadino di accedere agli atti, pubblicati o meno, di pubbliche amministrazioni o società “in house” che operano nel settore ambientale, ma tale diritto trova un limite invalicabile quando si tratta di tutelare particolari interessi di carattere pubblico o privato, quale quello di evitare che una massiccia ed indiscriminata richiesta di atti possa bloccare o rendere particolarmente gravoso lo svolgimento dell’attività dell’ente interpellato, rendendo, di conseguenza, la richiesta abusiva.
I giudici, in sede giurisdizionale, confermando quindi la sentenza di primo grado del Tar Lombardia ha condannato la società Impresa Sangalli Giancarlo & C., alla rifusione, in favore di Cem Ambiente delle spese del giudizio liquidandole in cinquemila euro, oltre agli oneri accessori di legge e ad un rimborso spese generali quantificate nel 15 per cento.