Lombardia in zona arancione, arancione rafforzata, zona rossa: quali sono le differenze

Zona arancione, ma anche zona arancione rafforzata (tipo arancione scuro) e zona rossa. È la gamma dei colori dell’emergenza coronavirus in Lombardia, a seconda delle province ma anche di singoli Comuni. Ecco quali sono le differenze.
Coronavirus misure valide in Lombardia
Coronavirus misure valide in Lombardia

Zona arancione, ma anche zona arancione rafforzata (tipo arancione scuro) e zona rossa. È la gamma dei colori dell’emergenza coronavirus in Lombardia, a seconda delle province ma anche di singoli Comuni. Ecco quali sono le differenze.

ZONA ARANCIONE

– Permessi gli spostamenti all’interno del Comune di residenza salvo che dalle ore 22 alle ore 5 del mattino (resta quindi in vigore il cosiddetto “coprifuoco”).

– Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Occorre sempre l’autocertificazione.

– Consentito un solo spostamento al giorno verso un’altra abitazione privata, sempre e solo all’interno del Comune e solo tra le 5 e le 22, nei limiti di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni o le persone con disabilità o non autosufficienti che convivono con loro.

– Restano aperte le attività commerciali al dettaglio e i mercati si svolgono con i banchi di tutte le categorie merceologiche.

– Chiusi bar e ristoranti. Rimane sempre consentito l’asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni di orario.

– Chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

– Consentite tutte le attività dei servizi alla persona.

– Le scuole elementari e medie continuano la didattica in presenza. Per le superiori didattica in presenza tra il 50% e il 75%.

– È consentito svolgere attività fisica all’aperta, a livello individuale.

– Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi ma sono vietati gli sport di contatto, a parte quelli autorizzati per le categorie di interesse nazionale.

– Chiusi i luoghi di cultura, compresa le biblioteche che continuano a svolgere l’attività con il servizio di prenotazione e ritiro.

ZONA ARANCIONE RAFFORZATA
– Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22, senza dover motivare lo spostamento.

– Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

– Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

– Non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (le cosiddette “seconde case”), anche se ubicate in territori diversi da quelli elencati nell’Ordinanza.

Per i comuni ricompresi nella fascia arancione ‘rafforzata’, le ordinanze regionali definiscono la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), Istituti tecnici superiori (ITS), percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), nonché la sospensione delle scuole dell’infanzia.

– Per i territori già precedentemente collocati in fascia arancione prima del 3 marzo, a partire da tale data riprendono i servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età).

– Ai bambini e studenti che hanno residenza o domicilio in uno dei territori sopra elencati, ma frequentano scuole o servizi aventi sede in comuni diversi, è fortemente raccomandata la didattica a distanza.

– Le attività di laboratorio sono sospese nelle scuole di ogni ordine e grado.

– Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Sono inoltre previste altre deroghe specifiche: per approfondire consulta le FAQ.

– È sospesa la frequenza in presenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Resta fermo, in ogni caso, il proseguimento di tali attività a distanza.

– Agli studenti che hanno residenza o domicilio in uno dei territori sopra elencati ma frequentano università o istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sede in comuni diversi, è fortemente raccomandata la didattica a distanza.

– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

– L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar e per enoteche e altre attività commerciali al dettaglio di vendita di sole bevande (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

– Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento.

– È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

ZONA ROSSA

– Sono vietati gli spostamenti verso altri Comuni e all’interno del proprio Comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione.

– Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

– In base a quanto previsto dalle Ordinanze regionali, non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (le cosiddette “seconde case”), anche se ubicate in territori diversi da quelli elencati nelle Ordinanze.

– Previste esclusivamente con modalità a distanza anche le attività scolastiche e didattiche per tutte le classi delle scuole elementari e per le classi prime medie, sia statali che paritarie, oltre a quelle delle classi seconde e terze medie e delle scuole superiori (come già stabilito dall’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021).

– Sono inoltre sospesi i servizi educativi pubblici e privati per l’infanzia, nonché le scuole dell’infanzia sia statali che paritarie e le scuole elementari.

– Le attività di laboratorio sono sospese nelle scuole di ogni ordine e grado.

– Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Sono inoltre previste altre deroghe specifiche.

– Come stabilito dalle Ordinanze regionali, ai bambini e studenti, anche universitari, che hanno residenza o domicilio in uno dei territori elencati nelle Ordinanze ma frequentano scuole, istituzioni formative professionali e tecniche (IeFP, ITS, IFTS), università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sede in comuni diversi, è fortemente raccomandata la didattica a distanza.

– Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita.

– Rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.

– Sono chiusi i mercati, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

– Sono inoltre sospese le attività inerenti ai servizi alla persona. Rimangono comunque aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e le altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.

– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

– L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar e per enoteche e altre attività commerciali al dettaglio di vendita di sole bevande (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

– Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento.

– È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

– Sono sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP.

– È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

PER TUTTI

Sui mezzi di trasporto pubblici è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica, oppure altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie diversi dalle mascherine di comunità.