Monza, sostegno a studente disabile La Provincia candannata a pagare

Niente da fare: la Provincia ha torto e basta. Parola di giudice. Il Tar della Lombardia ha condannato la Provincia di Monza e Brianza a pagare e assicurare il sostegno di diciotto ore settimanali a scuola a un ragazzo che frequenta un liceo monzese.
La sede in via Tommaso Grossi a Monza
La sede in via Tommaso Grossi a Monza

Niente da fare: la Provincia ha torto e basta. Parola di giudice. Il Tar della Lombardia ha condannato la Provincia di Monza e Brianza a pagare e assicurare il sostegno di diciotto ore settimanali a scuola a un ragazzo che frequenta un liceo monzese.

Lo ha stabilito una sentenza del 28 gennaio con cui viene escluso il coinvolgimento del Comune di Monza. La Provincia aveva negato un insegnante di sostegno individuale a uno studente con diagnosi medica di deficit cognitivo, con invalidità totale. È proprio la diagnosi clinica a dire che al monzese è necessario il sostegno per la didattica e, in particolare, «di assistenza educativa per le relazioni sociali in ambito scolastico, nonché del servizio di trasporto». Si tratta di diciotto ore alla settimana di sostegno, chieste dalla famiglia prima al Comune e poi alla Provincia.

«Nonostante tali premesse – si legge nella sentenza – nel corso dell’anno scolastico 2012 – 2013 lo studente, per lo meno sino all’esecuzione dell’ordinanza cautelare adottata dal Tribunale, non ha fruito di assistenza alla persona in modo adeguato alle sue condizioni personali». Un fatto che ha spinto la famiglia a percorrere le vie legali e il giudice ha dato loro ragione.

«Non è dubitabile – scrive la sentenza – che il minore abbia diritto ad un assistente alla persona, atteso che proprio la diagnosi funzionale ribadisce l’esigenza di assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali, secondo un rapporto individualizzato. Del resto, il diritto all’assistente ad personam resta distinto dal diritto all’insegnante di sostegno, anche se le due misure sono strettamente connesse ai fini dell’effettivo esercizio del diritto fondamentale all’istruzione, distinzione emergente sia sul piano oggettivo, in relazione alla diversa funzione delle due figure, sia sul piano soggettivo, stante la diversa imputazione dell’obbligo di provvedere alla soddisfazione delle differenti pretese».

E poi aggiunge: la legge dice che le competenze in questo settore sono divise tra Province e Comuni, in base alle scuole. E trattandosi di secondarie di secondo grado, è competenza provinciale. «Ne consegue che grava sulla Provincia di Monza e Brianza l’obbligo di assicurare al minore la presenza in ambito scolastico di un assistente alla persona». E quindi l’ente deve pagare, così come deve pagare anche il trasporto del ragazzo da casa a scuola. «È fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dallo studente nei confronti della Provincia di Monza e Brianza per omessa assegnazione di un assistente alla persona per un numero adeguato di ore» aggiunge il Tar, per il quale la Provincia dovrà pagare alla famiglia «il danno da omessa assegnazione di un assistente alla persona per diciotto ore settimanali, con decorrenza dalla data di inizio dell’anno scolastico 2012/2013 e sino al momento in cui tale livello di assistenza o un livello superiore è stato concretamente praticato, sempre in relazione all’anno scolastico indicato».