Coronavirus, cosa prevede il decreto dell’11 marzo per tutta Italia: cosa chiude e cosa funziona

Cosa prevede il nuovo decreto firmato dal presidente Conte e valido fino al 25 marzo in tutta Italia: ecco nel dettaglio cosa chiude e cosa resta aperto.
Coronavirus, cosa prevede l’ultimo decreto del governo per aperture e chiusure
Coronavirus, cosa prevede l’ultimo decreto del governo per aperture e chiusure Fabrizio Radaelli

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte mercoledì sera ha annunciato nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus valide per tutta Italia: chiusi negozi, bar, ristoranti, centri commerciali. Servizi essenziali e trasporti garantiti. Ecco cosa chiude e cosa resta aperto nel dettaglio dal 12 marzo fino al 25 marzo 2020.


Aperti.



Servizi al dettaglio
  (deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro)
– Ipermercati
– Supermercati
– Discount di alimentari
– Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– Farmacie
– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (Parafarmacie)
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
– Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

– Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
– Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
– Escluse dalle disposizioni di chiusura mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

Servizi per la persona 
– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
– Attività delle lavanderie industriali
– Altre lavanderie, tintorie
– Servizi di pompe funebri e attività connesse


Disposta la chiusura

– Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita elencate sopra, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
– Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
– Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)


Trasporti pubblici


Il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.


Smart working


Le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.


Attività produttive e attività professionali


In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
– sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
– siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
– assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
–  per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
– in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.