Come si elegge un presidente della Repubblica? È scritto tutto nella Costituzione (leggila sul sito del Quirinale) che però deve attualizzarsi all’emergenza sanitaria.
Prima di tutto: “Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri – dice l’articolo 83 – All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze”. Il presidente resta in carica per sette anni.
Per la Lombardia i delegati sono Attilio Fontana, Alessandro Fermi (Lega) e Dario Violi (M5S).
La nuova tornata si apre lunedì 24 gennaio 2022, dopo che il presidente uscente Sergio Mattarella ha confermato la non disponibilità per un nuovo settennato. E non si annuncia come una cosa breve.
A meno di clamorosi colpi di scena che dovrebbero essere stati nascosti con abilità sotto la coltre di dubbi che ha accompagnato l’avvicinamento al voto.
Se il candidato condiviso non c’è – e neanche quello di Mario Draghi che si era messo “a disposizione delle istituzioni” è un nome così forte – anche le regole custodite dalla Costituzione devono adattarsi alla pandemia e a nuove disposizioni dettate dal Covid. Come il “drive in” nel parcheggio di fianco al Parlamento dedicato ai deputati positivi: uno dei temi delle votazioni è proprio la conta degli assenti.
Chi vota. Il presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune: la Camera dei deputati (630 eletti) e il Senato della Repubblica (321 senatori, inclusi 6 senatori a vita: Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, Mario Monti, la brugherese Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia, e Liliana Segre).
A loro si aggiungono i 58 delegati eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale elegge tre delegati (due rappresentanti della maggioranza e un rappresentante della minoranza) in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
Il collegio elettorale è quindi composto da 1.009 “Grandi elettori” (articolo 83 della Costituzione).
Come si vota. Il voto del presidente della Repubblica si svolge a palazzo Montecitorio, sede della Camera dei deputati, con il presidente della Camera stessa (Roberto Fico) affiancato dal presidente del Senato (Elisabetta Casellati).
Per questa elezione, causa pandemia, è prevista una sola votazione al giorno a partire dal 24 gennaio, e non come in passato due al giorno. La seduta è comunque unica: i lavori non sono sciolti fino alla effettiva elezione del capo di Stato.
Il voto si terrà per fasce orarie, in ordine alfabetico: prima i senatori a vita, poi i senatori, quindi i deputati, poi i delegati regionali. Una stima approssimativa dei tempi per ogni singola votazione è di 4 ore e mezza. Durante lo scrutinio, in aula, non potranno esserci più di 200 persone ma sulle tribune potranno sedere altre 106 persone.
Lo scrutinio è segreto. Nelle prime tre votazioni è richiesta la maggioranza qualificata di due terzi dell’assemblea: 673 voti su un totale di 1.009, come previsto dalla Costituzione. I presidenti di Camera dei deputati e Senato non partecipano al voto.
Chi può essere eletto. Può diventare presidente della Repubblica italiana, in base alla Costituzione, chiunque abbia compiuto 50 anni e goda di diritti politici e civili. L’articolo 84 dice che “l’ufficio di presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge”, mentre l’85 scrive che “è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica”.