Federconsumatori aiuta a fare chiarezza in tema di divieto di allontanamento e titoli di viaggio: come comportarsi nei giorni dell’emergenza Coronavirus in cui è richiesto di ridurre la mobilità e che dopo l’Italia si sta estendendo a tutta Europa.
Parla l’esperto Alessandro Cherubin, presidente di Federconsumatori Monza e Brianza.
“Col Decreto Legge numero 9 del 2020, emanato in data 02 Marzo, il Governo stabilisce una serie di misure urgenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, tese alla riduzione della diffusione del virus nel territorio nazionale e tra queste si impone un limite alla circolazione delle persone. Tra queste disposizioni vi è l’articolo 28, il quale richiama l’articolo 1463 del Codice Civile sull’ impossibilità sopravvenuta della prestazione”. A fare chiarezza, in questi giorni di ansia e preoccupazione, ci prova Alessandro Cherubin, presidente di Federconsumatori Monza e Brianza.
“La norma – spiega Cherubin – chiarisce quali siano tutti i soggetti che, facendo parte di specifiche categorie, hanno diritto al rimborso”. Ecco l’elenco:
1. sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva, ovvero permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza da parte dell’autorità sanitaria competente;
2. residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;
3. risultati positivi al virus COVID-19;
4. che abbiano programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio;
5. che abbiano programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti;
6. intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica.
“Coloro i quali rientrino in tali categorie, e vogliano ottenere il rimborso del titolo di viaggio – continua Cherubin –, sono tenuti a comunicare al vettore, entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti di cui ai punti soprastanti, l’impossibilità di usufruire dalla prestazione, allegando la documentazione necessaria a comprovare la propria situazione. Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il vettore è tenuto al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, con un voucher pari all’importo versato da utilizzare entro 1 anno di tempo”.
“Tali disposizioni – conclude il presidente di Federconsumatori Monza e Brianza – si applicano anche nei casi in cui l’oggetto della prestazione contrattuale sia un pacchetto turistico, ed in tale caso, l’organizzatore ha la facoltà di offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o un voucher di importo pari a quanto speso”.