Corte dei conti: “Gavazzi e Giordano non sono responsabili di danno erariale”

La procura regionale della Corte dei conti ha disposto l’archiviazione parziale nei confronti dei componenti del consiglio provinciale di Milano, presenti il 7 novembre 2002 all’approvazione della delibera finita sotto la lente
Il cortile di Palazzo Isimbardi sede della Provincia di Milano

La procura regionale della Corte dei conti ha disposto l’archiviazione parziale nei confronti dei componenti del consiglio provinciale di Milano, presenti il 7 novembre 2002 all’approvazione della delibera numero 36, ai quali era stata contestata un’ipotesi di responsabilità sussidiaria, a titolo di colpa grave, per non avere svolto alcun vaglio critico sulla conclusione di contratti derivati, meglio conosciuti come swap, considerati manifestamente diseconomici per l’ente provinciale, essendosi limitati a deliberare una proposta di provvedimento elaborata dalle banche e fatta propria dalla giunta, nonché in via subordinata un’ipotesi di responsabilità in ragione dell’omessa denuncia di danno erariale.

Corte dei conti: il provvedimento di archiviazione ha riguardato anche i due consiglieri

Il provvedimento ha riguardato anche due consiglieri forzisti brianzoli, il seregnese Attilio Gavazzi, già vicesindaco della città che gli ha dato i natali, ed il muggiorese Francesco Giordano, che invece è stato anche presidente della holding Gelsia. L’intervento sottoposto al vaglio del consiglio provinciale aveva come oggetto l’emissione di un prestito obbligazionario pari a 170 milioni di euro, su un programma di 300 milioni di euro, finalizzato alla ristrutturazione di alcuni mutui già in ammortamento, alla copertura dei costi connessi all’estinzione anticipata degli stessi ed al finanziamento di una quota del programma delle opere pubbliche, inerenti l’esercizio del 2002.

Corte dei conti: non è stato possibile ravvisare il danno ereariale

La ricostruzione ha consentito di verificare come l’oggetto e lo scopo dell’operazione erano stati illustrati in aula dall’assessore al bilancio e dal direttore centrale delle finanze e del bilancio come legittimi e convenienti e come il testo della delibera desse atto del confronto tra gli uffici ed i consulenti finanziari, per individuare gli strumenti finanziari idonei a ridurre il costo dell’indebitamento ed alleviare l’onere sulle finanze provinciali, senza un riferimento al ricorso a contratti derivati. Da qui, non è stato possibile «ravvisare, tra la votazione relativa alla delibera numero 36 del 2002 ed il danno erariale originariamente agli stessi ascritto un nesso eziologico».