Aeb-A2a, il Consiglio di Stato gela Seregno: niente sospensiva della sentenza del Tar

No alla sospensiva della sentenza pronunciata dal Tar della Regione Lombardia, che aveva annullato la delibera con cui era stato dato mandato al sindaco di Seregno di votare l’integrazione societaria tra Aeb e A2a.
Il sindaco Alberto Rossi con la presidente di Aeb Loredana Bracchitta
Il sindaco Alberto Rossi con la presidente di Aeb Loredana Bracchitta

No alla sospensiva della sentenza pronunciata dal Tar della Regione Lombardia, che aveva annullato la delibera consiliare con cui era stato dato mandato al sindaco Alberto Rossi di votare l’integrazione societaria con A2A nell’assemblea dei soci di Aeb, e calendarizzazione dell’udienza di merito per il prossimo 1 luglio. È questa la decisione della sezione quinta del Consiglio di Stato di Roma, riguardo agli appelli presentati dal Comune di Seregno e da Aeb contro quanto era stato stabilito dal tribunale amministrativo regionale appena un mese fa, relativamente al ricorso firmato da Tiziano Mariani, capogruppo di Noi per Seregno nel consiglio comunale di Seregno, che aveva considerato insufficiente per esercitare le sue funzioni di consigliere comunale la documentazione fornitagli.

Il presidente Carlo Saltelli, nel suo argomentato, ha motivato l’ordinanza «ritenuto che la sentenza appellata dispone l’annullamento della deliberazione del Comune di Seregno numero 17 del 20 aprile 2020, “nei limiti dell’interesse di parte ricorrente”; considerato, quanto ai termini ed ai limiti della formalizzata istanza di inibitoria, che i profili di prospettata irreparabilità del danno si concentrano espressamente, anche in relazione all’iniziativa esecutiva nelle more attivata dalla parte appellata, sulla pretesa ostensiva correlata alle prerogative consiliari; ritenuto che, per il profilo in questione, l’istanza di inibitoria non appare meritevole di accoglimento, sia in ragione (quanto al fumus boni juris) dell’obiettiva prevalenza dell’interesse informativo ancorato al munus politico ed alle modalità del suo esercizio, sia in considerazione (quanto al periculum in mora) della non pregiudicata stabilità, allo stato, dell’iniziativa economica di integrazione societaria per cui è causa; ritenuto altresì che la peculiarità e la delicatezza delle questioni trattate merita l’immediata fissazione dell’udienza di trattazione del merito; ritenuto che le spese della presente fase possano essere integralmente compensate, ricorrendone giustificati motivi».

Ora la palla ripassa nell’immediato al Tar della Regione Lombardia, che ha programmato per il 28 aprile l’udienza per discutere la richiesta di ottemperanza della sentenza del 15 febbraio, avanzata da Mariani. «Un giudice a Berlino esiste sempre» ha commentato, con ironia, il capogruppo di Noi per Seregno. Sempre la sezione quinta del Consiglio di Stato, invece, a proposito degli appelli contro la sentenza del Tar, conseguenza del ricorso di Marco Fumagalli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e delle aziende Centro Servizi Termici e Deposito Carboni Bovisa, ha accolto le istanze di superamento dimensionale del materiale da sottoporre all’attenzione del collegio giudicante, prodotta dai difensori del Comune di Seregno e di Aeb. Adesso si attendono le discussioni delle possibili sospensive e le successive ordinanze, anche se la probabilità che tutto venga accorpato all’udienza di merito di inizio luglio è altissima.

P. Col.