Regole diverse per vaccinati e non vaccinati sono state decise dal governo per le quarantene, ma non solo, in caso di contatto stretto con un positivo al coronavirus. Il green pass rafforzato, quello per chi ha fatto la terza dose o è guarito da covid, dal 10 gennaio – ovvero dalla ripresa della maggior parte delle attività dopo le feste – sarà esteso anche a trasporti locali, piscine, sport di squadra,
Quarantene. I contatti di un positivo che abbiano ricevuto la dose booster (la terza o la seconda nel caso di Johnson & Johnson) o che hanno il Green Pass rafforzato da meno di 120 giorni non fanno più quarantena ma una “autosorveglianza” che prevede di indossare la mascherina Ffp2 fino al decimo giorno dell’avvenuto contatto.
Solo qualora sintomatici è previsto di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
“Si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza”, dice il governo.
Per i contatti stretti di un positivo che non sono vaccinate rimangono le regole precedenti: una quarantena di dieci giorni da cui si potrà uscire solo con un tampone negativo.
Green Pass rafforzato. Dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato a: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Capienze. Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.