Sei ore al giorno senza slot machine e videolottery. Il limite imposto dal Comune di Monza è legittimo e proporzionato: a stabilirlo è il Tar della Lombardia, che ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala giochi di via Donizetti contro l’ordinanza comunale sugli orari di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento.
L’ordinanza prevede lo spegnimento di slot e Vlt in tre fasce orarie: dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21, tutti i giorni, compresi i festivi.
Il ricorso contro l’ordinanza
Il titolare dell’attività aveva contestato l’istruttoria svolta dall’amministrazione comunale, mettendo in dubbio sia l’efficacia delle limitazioni sia la loro proporzionalità.
Il Tar ha però ritenuto adeguati gli elementi raccolti dal Comune a sostegno del provvedimento. Tra questi figurano i dati del Servizio Dipendenze dell’Asst di Monza, i report relativi alle abitudini di gioco dei giovani e le informazioni dell’applicativo S.M.A.R.T. dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, utilizzato per le statistiche e il monitoraggio della raccolta derivante dal gioco fisico sul territorio.
Secondo i giudici, dunque, l’amministrazione disponeva di un quadro istruttorio sufficiente per giustificare la scelta di limitare gli orari di funzionamento degli apparecchi.
Sei ore di stop sono proporzionate
Uno degli aspetti centrali della sentenza riguarda proprio la durata della sospensione. Il Tar ha considerato adeguate e proporzionate le sei ore complessive di stop giornaliero, ritenendole coerenti con la soglia indicata nell’ambito dell’Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017.
Una questione particolarmente rilevante alla luce di quanto era accaduto con una precedente ordinanza del Comune di Monza, risalente al 2018. All’epoca era stata prevista un’interruzione di ben 14 ore al giorno, dalle 23 alle 14. Quel provvedimento era stato successivamente annullato dal Consiglio di Stato, che aveva evidenziato carenze nell’istruttoria e nella motivazione, anche in relazione alla deroga rispetto alle sei ore indicate dall’Intesa del 2017.
La nuova ordinanza, secondo il Tar, presenta invece caratteristiche differenti: la sospensione complessiva è infatti limitata a sei ore nell’arco della giornata.
Confermate anche le tre fasce orarie
Il Tribunale ha ritenuto legittima anche la scelta delle tre specifiche fasce nelle quali imporre lo spegnimento degli apparecchi.
Le contestazioni sulla reale efficacia dei singoli intervalli orari, secondo i giudici, finiscono infatti per mettere in discussione il merito della scelta compiuta dall’amministrazione, senza però dimostrare una “macroscopica illogicità o incongruenza” del provvedimento.
La limitazione degli orari, inoltre, può essere utilizzata dagli enti locali come strumento di prevenzione, purché sia calibrata rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere.
Il principio di precauzione
Nella sentenza il Tar richiama infine anche il principio di precauzione, sottolineando come l’amministrazione sia chiamata a garantire un elevato livello di tutela della salute anche attraverso misure preventive quando esiste un rischio potenziale.
Nel caso della sala giochi di via Donizetti, i giudici hanno quindi ritenuto rispettati questi criteri: le sei ore complessive di sospensione giornaliera sono state considerate una misura adeguata rispetto all’obiettivo di prevenire i rischi legati al gioco.
Il ricorso e i successivi motivi aggiunti presentati dal titolare dell’attività sono stati pertanto respinti.