“Bussate” alla sala Var di Lissone, perché è stata chiesta l’archiviazione: la nota della Procura di Monza

Richiesta di archiviazione al Gip per uno dei filoni di inchiesta dell'indagine sugli arbitri, con ipotesi di frode sportiva, già archiviata a Milano
La Procura di Monza
Le pattuglie davanti alla Procura di Monza Questura di Monza e Brianza

Richiesta di archiviazione da parte della Procura di Monza per quattro indagati (l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l’ex supervisore degli ufficiali di gara addetti alla sala var Andrea Gervasoni e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo) dell’inchiesta sulle presunte “bussate” alla sala Var di Lissone, uno dei filoni dell’indagine sugli arbitri, con l’ipotesi di frode sportiva, già archiviata a Milano. La richiesta è stata inoltrata all’Ufficio Gip. 

“Bussate” alla sala Var di Lissone,

Nasca e Di Vuolo erano oggetto di attenzione “quali presunti destinatari di indebite interferenze finalizzate ad alterare le decisioni arbitrali nel corso della partita di calcio tra Inter e Verona del 6 gennaio 2024 – si legge in una nota del Procuratore capo Claudio Gittardi –  per non aver richiamato l’ufficiale di campo Fabbri in seguito a un fallo di gioco posto i essere da un calciatore della squadra di casa ai danni di un avversario in occasione della rete del 2 a 1 a favore dell’Inter”.

Le ipotesi provvisorie riguardano, si legge ancora, per Nasca e Di Vuolo, “la mancata raccomandazione di una on field review nell’azione che precedette la rete del 2-1″; per Rocchi, “il preteso condizionamento dell’addetto Var Paterna in Udinese-Parma del 1° marzo 2025 e due designazioni riguardanti l’Inter”, per Gervasoni: “il preteso condizionamento dell’addetto Var Nasca in Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025”.

“Bussate” alla sala Var di Lissone: “Atti di indagine non consentono di sostenere la natura fraudolenta”

La Procura di Monza ritiene che: “la nozione di atto fraudolento non coincida con qualsiasi violazione di una regola sportiva o organizzativa – precisa nella nota – La frode richiede un quid pluris di artificiosità, inganno, dissimulazione o abuso strumentale idoneo, secondo una valutazione ex ante, a incidere sul corretto svolgimento della competizione al fine di alterarlo”. “Diversamente, ogni errore arbitrale intenzionale nella sua dimensione decisionale, ogni inosservanza del protocollo Var e persino ogni indebita interlocuzione interna, verrebbero automaticamente attratti nell’area penale con una sovrapposizione incompatibile con il principio di offensività tra illecito sportivo, responsabilità tecnica e delitto”.

Il procuratore Gittardi conclude quindi che “Gli atti di indagine raccolti non consentono di sostenere un giudizio con ragionevole previsione di condanna, né la natura fraudolenta delle condotte né il dolo specifico richiesto dalla norma”, ossia, “che le condotte fossero finalizzate alla alterazione del risultato di campo piuttosto che a correggere errori arbitrali”. “Peraltro – si legge infine – è stato possibile al contrario verificare in alcuni casi che l’intervento esterno era finalizzato esclusivamente a correggere un evidente e poi riconosciuto errore di campo”.

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