A nulla sono serviti tutti i ricorsi, fino all’ultimo grado, contro la sentenza del tribunale di Milano, che aveva condannato un’agenzia di scommesse di Usmate a ottomila euro di multa. La Corte di Cassazione, a distanza di sei anni da quel sopralluogo della Guardia di Finanza che aveva trovato due minorenni all’interno di un’area dedicata al gioco con vincite in denaro intenti a giocare, ha confermato la sanzione nei confronti ella società titolare dell’agenzia e del suo legale rappresentante.
I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dalla società lombarda, confermando quanto già deciso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Vimercatese: minori in sala giochi, il caso del 2020
Il caso era nato nel 2020 a seguito di un controllo di routine. Dopo la scoperta dei ragazzi al di sotto della maggiore età, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva quindi contestato la violazione delle norme che vietano la partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro, erogando la sanzione prevista dalla legge.
In primo grado il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso della società, annullando l’ordinanza per “l’erronea indicazione della società come trasgressore principale e del legale rappresentante quale obbligato in solido”, ritenendo violato il principio della Legge del 24 novembre 1981 sugli illeciti amministrativi, “secondo cui è sempre la persona fisica ad essere soggetto attivo dell’illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione e che l’obbligazione solidale della persona giuridica è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale”. La Corte d’Appello di Milano aveva però riformato integralmente la decisione, valorizzando la disciplina speciale del settore del gioco pubblico.
Vimercatese: minori in sala giochi, le violazioni
I giudici avevano precisato che le violazioni contestate riguardavano norme che “vietavano la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18” e che, “ferma la prima disposizione, vietavano in ogni caso ai minori di anni 18 l’ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro”.
La Corte d’Appello aveva inoltre ribadito che “nell’ipotesi in cui titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, le disposizioni previste si applicano alla società” e che il rappresentante legale “è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie”.
Il ricorso è stato quindi respinto in via definitiva dalla suprema corte, con la conferma della sanzione comminata e la condanna al pagamento delle spese.