Mio marito non paga il mantenimento. Cosa posso fare?

Per la rubrica “L’avvocato risponde” interviene l’avvocato Reno Grillo del Foro di Monza.
TRIBUNALE MONZA
TRIBUNALE MONZA

Egregio avvocato, sono separata da mio marito che da alcuni mesi non sta versando quanto previsto dal Tribunale come assegno di mantenimento per i nostri figli. Come posso fare per far valere i miei diritti?

Gentile Signora, in caso di inadempimento all’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento, la legge consente una serie di possibilità per tutelare la persona beneficiaria dell’assegno.

In primo luogo sarà possibile procedere in sede penale, con una denuncia per violazione dell’art. 570 bis del codice penale. Questa norma infatti punisce l’omesso versamento dell’assegno periodico di mantenimento dei figli con la reclusione sino ad un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

È importante segnalare che il reato è procedibile d’ufficio, il che significa che l’eventuale rinuncia da parte dell’ex moglie, che agisce per conto dei figli minori o non autosufficienti, non può interrompere il procedimento nei confronti del padre ed il processo procede su iniziativa del Pubblico Ministero.

Invece in sede civile sarà possibile procedere al recupero forzoso di quanto non è stato versato, con il pignoramento dei beni e dei crediti di suo marito. Il procedimento più veloce consiste nel pignoramento dei crediti che suo marito dovesse vantare, ad esempio per somme versate su conti correnti o somme dovute a titolo di retribuzione. In proposito, è bene ricordare che generalmente le somme dovute al lavoratore a titolo di stipendio possono essere pignorate nella misura massima di un quinto.

Se però le somme sono già accreditate su un conto bancario o postale, il pignoramento può essere eseguito solo sull’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale. In caso di pignoramento per crediti “alimentari” (quale quello per mantenimento dei figli), può essere richiesta al Tribunale l’autorizzazione a pignorare una quota superiore al quinto, fino alla metà dello stipendio.

Per quanto invece riguarda i versamenti futuri, la legge prevede uno strumento particolarmente efficace a garantire il versamento periodico come quello derivante dall’obbligo di mantenimento, in quanto consente di evitare l’inerzia dell’obbligato.

Se, infatti, il genitore obbligato al mantenimento si sottrae a tale obbligo, si potrà chiedere al giudice di ordinare che una quota dei redditi dell’obbligato, in misura proporzionale agli stessi, venga versata direttamente dal datore di lavoro (o da altri soggetti come enti erogatori di trattamenti pensionistici) all’altro genitore.

Questa possibilità è prevista sia per il mantenimento dei figli sia per il mantenimento del coniuge ed inoltre non solo nell’ipotesi di separazione ma anche, con una procedura differente, anche in caso di divorzio. In caso di divorzio non è necessario l’intervento del Giudice ma è sufficiente costituire in mora il coniuge inadempiente e successivamente notificare il provvedimento che stabilisce la misura dell’assegno al datore di lavoro, che così sarà obbligato a trattenere mensilmente le somme dovute ed a versarle direttamente al coniuge creditore.

Avv. Reno Grillo *

* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza a far data dal 2007. Nato e cresciuto a Monza, ha frequentato il liceo classico e si è poi laureato presso l’università Statale di Milano Bicocca. Iscritto alle liste del Patrocinio a spese dello Stato, si occupa di diritto civile in genere ed in particolare di diritto di famiglia