Marcello Forni sospeso in via cautelare per un metabolita della cocaina. Il Vero Volley Monza rescinde il contratto.
“La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping ha provveduto, oggi, ad accogliere un’istanza di sospensione cautelare proposta dall’Ufficio Procura Antidoping, in relazione all’atleta Marcello Forni (tesserato FIPAV), trovato positivo a seguito di un controllo effettuato da NADO ITALIA il 4 dicembre 2016 a Monza, al termine della gara di pallavolo di Serie A ”GI Group Monza – Piacenza”, in cui sono state riscontrate le sostanze: Benzoilecgonina (Metabolita della Cocaina), Ecgonina Metilestere (Metabolita della Cocaina)”.
La notizia shock è apparsa oggi sul sito della Nado Italia, l’organizzazione nazionale antidoping (derivazione funzionale dell’Agenzia Mondiale Antidoping).
Già in mattinata, però, era stato diramato un comunicato dal Consorzio Vero Volley in cui si leggeva: «Il Consorzio Vero Volley ha deciso di rescindere con effetto immediato il proprio contratto con l’atleta Marcello Forni, tesserato per la società Volley Milano, per avere tenuto dei comportamenti personali – al di fuori dell’ambito sportivo – non consoni e in linea con i forti principi e valori che contraddistinguono il Consorzio Vero Volley e tutta la sua struttura».
Un duro colpo per il Vero Volley sia sul piano sportivo (l’atleta modenese, classe 1980, era stato ingaggiato in questa stagione per assicurare sostanza ed esperienza al reparto dei centrali nel Gi Group che milita in Superlega), sia su quello valoriale. Il Consorzio della presidente Alessandra Marzari ha infatti, fin dalla sua costituzione, riservato grande attenzione a valori insiti nella pratica sportiva come il rispetto dell’avversario e delle regole, il comportamento leale e un atteggiamento che rappresentasse anche un “modello” per i più giovani. Tutti elementi che contrastano la notizia appresa oggi. Nel comunicato la società conclude così: «L’atleta ha agito contravvenendo in maniera esplicita alle chiare indicazioni della società e agli stessi accordi sottoscritti.
La società si riserva di valutare, nelle sedi opportune, la possibilità di costituirsi parte lesa e di rivalersi sull’atleta per i danni arrecati».