Monza – San Rocco retrocesso, Ges salvo. Ha quindi un epilogo la contestata coda di stagione, che fino ad oggi non aveva sentenziato chi avesse dovuto retrocedere in Terza categoria.
Tutto era nato dopo che il direttore di gara, dopo qualche attimo di confusione, aveva stabilito di far disputare i tempi supplementari (non previsti). Al novantesimo il risultato del campo premiava sì il San Rocco, vincitore per 1-2. Ma cià non era sufficiente per pareggiare il conto con l’1-0 del Ges nella gara d’andata.
Le motivazioni della Lega nazionale dilettanti:
Letto il reclamo, la reclamante contesta la decisione del direttore di gara che ha fatto disputare i tempi supplementari in quanto non previsti dal regolamento vigente. Dagli atti ufficiali di gara si evince che effettivamente l’arbitro dopo i 90 minuti regolamentari che hanno visto la gara terminare con il risultato di 2–1 in favore della società San Rocco, ha effettivamente fatto disputare i tempi supplementari non previsti dal regolamento tratto probabilmente in inganno dal risultato della partita di andata che aveva visto la vittoria per 1–0 della società Ges Monza.
E’ comunque biasimevole e censurabile il fatto che sia l’arbitro che ambedue le società non fossero a conoscenza delle normative federali in fatto di playout anche perché se così non fosse stato le due squadre avrebbero certamente avvisato l’arbitro dell’errore nel quale stava cadendo ricordandogli i termini del regolamento che dispone che "le società si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno. Al termine degli incontri, in caso di parità di punteggio, si terrà conto della differenza reti (non avranno valore doppio le reti segnate in trasferta); ove persista il risultato di parità verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato".