Indagine per evasione fiscale: sequestro per 1,2 miliardi in azioni della Davide Campari

Decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Monza, i reati ipotizzati sono «dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici» e «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche»
Veduta area del tribunale di Monza
Veduta area del tribunale di Monza

Un sequestro preventivo di azioni ordinarie della Davide Campari per quasi 1,3 miliardi – esattamente 1.291.758.703,34 di euro – detenute dalla holding di diritto lussemburghese Lagfin S.C.A. è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Milano su disposizione del Gip del Tribunale di Monza, che ha emesso specifico decreto. I reati ipotizzati sono «dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici» e «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche». L’inchiesta, sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, ha preso avvio da una verifica fiscale nei confronti della holding che, dopo un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ha assorbito la propria controllata italiana, detentrice del pacchetto azionario di maggioranza di Davide Campari Milano.

Sequestro preventivo di azioni ordinarie della Davide Campari, decreto emesso dal Gip del Tribunale di Monza

Sempre secondo quanto emerso dalle indagini, alla fusione non sarebbero state dichiarate le plusvalenze da «exit tax» per oltre 5,3 miliardi di euro, maturate in capo alla società italiana oggetto di incorporazione e non tassate al momento della loro fuoriuscita dal territorio nazionale, come previsto dalla normativa fiscale. In particolare, il gruppo societario, attraverso una serie di complesse operazioni, avrebbe solo formalmente trasferito gli asset detenuti dalla società italiana a una branch domestica neo costituita, mentre la gestione effettiva del ramo d’azienda finanziario veniva esercitata a livello di casa madre estera. 

Il sequestro è stato integralmente eseguito attraverso l’apposizione del vincolo sulle azioni ordinarie della società partecipata dalla holding lussemburghese, fino a concorrenza dell’importo disposto nel decreto, corrispondente all’imposta non versata all’atto del trasferimento all’estero della società incorporata.

 

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