Il Tar del Lazio respinge il ricorso di Gelsia contro una sanzione da mezzo milione di euro

Il provvedimento risale al 2016 ed era stato notificato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito della campagna promozionale "Gelsia Relax"
La sede del gruppo Aeb-Gelsia
La sede del gruppo Aeb-Gelsia

La sezione prima del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto, nella giornata di lunedì 12 dicembre, il ricorso presentato da Gelsia, società del gruppo seregnese Aeb, che chiedeva l’annullamento della sanzione di mezzo milione di euro, decisa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 15 dicembre 2016 e notificata una dozzina di giorni più tardi. Questo a seguito di alcune violazioni segnalate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed i servizi idrici, l’attuale Arera, legate alla comunicazione ai clienti del servizio di maggior tutela elettrico del Comune di Seregno da parte di Gelsia, in cui, come riscontrato dal Tar stesso, si affermava che, a partire dal luglio del 2016, «il mercato dell’energia elettrica sarebbe cambiato “radicalmente” e che, a causa di una norma dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed i servizi idrici, a partire dalla stessa data, Gelsia non avrebbe più potuto inviare alla propria clientela un’unica bolletta per la fornitura di gas ed elettricità, bensì due bollette distinte. Invitava dunque i clienti a stipulare, entro il 30 giugno 2016, un contratto di libero mercato con la medesima società, per poter continuare a beneficiare dei vantaggi e dei servizi offerti. Inoltre, nella medesima comunicazione rappresentava che i clienti che avessero aderito entro il 30 giugno 2016 sarebbero stati premiati con “la vantaggiosa offerta Gelsia Relax”, una tariffa fissa ed invariabile, nonché con la possibilità di fruire di una vacanza di una settimana».

Sanzione: le contestazioni dell’Autorità garante della concorrenza

Le violazioni contestate inerivano la reale mancanza di un obbligo normativo di stipula da parte degli utenti del mercato tutelato di Gelsia di un nuovo contratto di libero mercato con la stessa società e la condotta aggressiva, ritenuta idonea a determinare un indebito condizionamento, suscettibile di limitazione della libertà di scelta del consumatore medio.

Sanzione: cosa ha deciso il Tar del Lazio

Nel suo dispositivo, il Tar del Lazio ha ritenuto tra l’altro che «in definitiva, la valutazione effettuata da Agcm, tenuto conto dei parametri normativi volti alla quantificazione della sanzione, appare corretta e proporzionata; la sanzione irrogata non sembra sproporzionata, attestandosi in ogni caso su un importo molto distante dal massimo edittale di 5 milioni di euro. In ogni caso, le pratiche commerciali scorrette o ingannevoli costituiscono illeciti di pericolo».