Ho un credito nei confronti di un imprenditore, ma il suo unico bene fa parte di un fondo patrimoniale. Posso pignorarlo?

Un debitore sposato in comunione dei beni. Si può soddisfare il credito? Risponde l’avvocato Reno Grillo del Foro di Monza
Un’aula di tribunale
Un’aula di tribunale

Egregio Avvocato, ho un credito nei confronti di un imprenditore, sposato in comunione dei beni. Facendo una indagine, sono venuto a sapere che l’unico bene a lui intestato, la sua abitazione, fa parte di un fondo patrimoniale. Posso pignorare questo immobile per soddisfare il mio credito?

Egregio Signore, il fondo patrimoniale, previsto dall’art.167 del codice civile, è uno strumento attraverso il quale i coniugi (e adesso, a seguito delle recente modifica in materia, anche i componenti di una unione civile omosessuale) decidono di vincolare alcuni beni destinandoli ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale può essere costituito, per atto tra vivi o per testamento, anche da terzi e si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi.

Il fondo patrimoniale deve essere costituito per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto nei Registri immobiliari.

Il fondo patrimoniale crea una sorta di separazione del patrimonio del fondo da quello personale dei coniugi, facendo sì che i beni che fanno parte del patrimonio separato siano destinati esclusivamente alla soddisfazione di obbligazioni strettamente collegate ai bisogni della famiglia ed in quanto tali aggredibili solo per debiti derivanti da obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia.

Detti beni sono pertanto impignorabili se il creditore era a conoscenza che l’obbligazione contratta era estranea ai bisogni della famiglia.

Nel caso che La riguarda occorre dunque valutare la natura del Suo credito, tenendo conto che secondo la giurisprudenza la nozione di debiti contratti nell’interesse della famiglia va intesa in senso piuttosto ampio, occorrendo ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, o al potenziamento della capacità lavorativa dei coniugi, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o meramente speculative.

La giurisprudenza è incerta se possano essere ricondotti ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Ordinanza 2904 dell’8 febbraio 2021) esclude una connessione immediata tra le obbligazioni relative all’attività d’impresa o professionali ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza quindi che tali debiti non possono consentire il pignoramento dei beni conferiti nel Fondo Patrimoniale.

Avv. Reno Grillo *

* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza a far data dal 2007. Nato e cresciuto a Monza, ha frequentato il liceo classico e si è poi laureato presso l’università Statale di Milano Bicocca. Iscritto alle liste del Patrocinio a spese dello Stato, si occupa di diritto civile in genere ed in particolare di diritto di famiglia.