Proposta d’acquisto per un immobile che si scopre gravato da ipoteca, il mediatore vuole essere pagato lo stesso

Prima di sottoscrivere il preliminare il compratore ha scoperto l’ipoteca e non ha portato a termine l’affare. Anche un recente pronunciamento della Cassazione spiega che se il mediatore che non si è comportato in modo corretto non si è tenuti a corrispondergli niente
Corte di cassazione Roma (da sito internet ufficiale)
Corte di cassazione Roma (da sito internet ufficiale) Chiara Pederzoli

Egregio avvocato, ho fatto tramite un’agenzia immobiliare una proposta per l’acquisto di un appartamento. Nella proposta era previsto che dopo un mese circa venisse sottoscritto davanti al notaio il contratto preliminare. Facendo delle ricerche, è emerso che l’immobile è gravato da una ipoteca di valore molto elevato. Ho pertanto concordato con il venditore che non avrei sottoscritto il preliminare, ma l’agente immobiliare ritiene comunque di avere diritto alla provvigione per la mediazione. Sono davvero tenuto a pagarlo?

Egregio signore,

il codice civile all’art. 1759 impone al mediatore uno specifico obbligo di comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note relative alla valutazione di sicurezza dell’affare e che potrebbero influire sulla conclusione dello stesso.

Oltre alle circostanze note, si ritiene che l’obbligo riguardi anche tutte le circostanze che il mediatore avrebbe comunque dovuto conoscere, eventualmente anche facendo le ordinarie visure.

Il mediatore è pertanto tenuto ad adempiere obblighi specifici in merito alle modalità dello svolgimento della propria attività professionale. Tra questi obblighi rientra anche quello sopra indicato, relativo alla comunicazione delle informazioni sull’affare.

Ciò deriva anche dall’articolo 1176 comma 2 del codice civile, che prevede per chi esercita un’attività professionale la necessità di usare non la diligenza “del buon padre di famiglia”, ossia la diligenza ordinaria, bensì una diligenza qualificata.

In una vicenda analoga, recentemente la Suprema Corte di Cassazione (con l’Ordinanza n. 27482/2019), ha confermato quanto sopra evidenziato, affermando che “il mediatore … ha, ai sensi dell’art. 1759 c.c., comma I, l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, con la conseguente configurazione dell’obbligo specifico a suo carico di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile e, in queste ultime, si includono necessariamente, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto della trattativa”.

In ragione di tutto ciò, a fronte del non corretto adempimento da parte del mediatore alle obbligazioni alle quale è tenuto, ritengo che Ella non sia tenuto a corrispondere la provvigione al mediatore.

Avv. Reno Grillo *

* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza a far data dal 2007. Nato e cresciuto a Monza, ha frequentato il liceo classico e si è poi laureato presso l’università Statale di Milano Bicocca. Iscritto alle liste del Patrocinio a spese dello Stato, si occupa di diritto civile in genere ed in particolare di diritto di famiglia.