Egregio Avvocato, ho ricevuto una settimana fa la notifica di una sanzione per eccesso di velocità, che avrei commesso 4 mesi fa; nel verbale è indicato che l’accertamento da parte della Polizia Locale è avvenuto due mesi fa. Nel verbale notificatomi inoltre viene indicata come sanzione accessoria la decurtazione di alcuni punti della patente e l’obbligo di comunicare entro 60 giorni il nominativo del conducente del veicolo al momento dell’infrazione. Come devo comportarmi?
Egregio Signore, il vigente Codice della Strada prevede che un verbale di accertamento di infrazione debba essere notificato entro 90 giorni dalla commissione dell’infrazione.
Spesso, come nel Suo caso, quando la contravvenzione viene accertata con strumenti elettronici (come l’autovelox o il tutor), l’amministrazione considera come giorno dal quale far decorrere il termine di cui sopra (il cosiddetto dies a quo) non quello dell’infrazione bensì quello, successivo, in cui il verbale è stato redatto dall’organo accertatore.
Del termine di notifica della multa stradale si è occupata la giurisprudenza, dal momento che la norma non fa distinzione tra rilevamenti effettuati in un momento successivo (ossia con strumenti elettronici come l’autovelox e il tutor) oppure immediatamente. La conclusione alla quale sono giunti i Giudici, avvalorata anche dal Ministero dell’Interno, è che in linea di principio, a meno che sia necessario acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della violazione.
Va tuttavia considerato che per verificare il rispetto del termine si deve fare riferimento al giorno in cui il verbale viene spedito e non a quello in cui il verbale viene consegnato al contravventore.
Qualora il termine di notifica della “multa” non sia stato rispettato, la contravvenzione è nulla. Tuttavia, per far valere detta nullità, si dovrà fare ricorso al giudice di pace (entro 30 giorni dal ricevimento del verbale) o al Prefetto (entro 60 giorni). In assenza di ricorso o in caso di pagamento della sanzione, il vizio si intende sanato.
Nel Suo caso quindi, indipendentemente dalla data in cui l’ente accertatore indica essere avvenuto l’accertamento, se la data di spedizione della notifica è effettuata oltre 90 giorni dopo la data dell’infrazione, la contravvenzione potrà essere impugnata per farne valere la nullità.
Quanto all’obbligo di comunicazione del nominativo del conducente, qualora il verbale venga impugnato non è necessario adempiere a tale obbligo.
Se invece non si provvede all’impugnazione, la norma prevede che, in caso di mancata comunicazione entro sessanta giorni dal ricevimento della multa, verrà elevata una ulteriore contravvenzione, che si aggiunge a quella già comminata, ai sensi dell’art. 126 bis del Codice della Strada.
Tuttavia in alcuni casi, come quello in cui sia trascorso molto tempo dall’infrazione o quando il veicolo si utilizzato da più soggetti (ad esempio veicoli familiari o aziendali), quando sia oggettivamente difficile ricordare chi si trovasse alla guida, secondo una recente sentenza della Cassazione, il proprietario del veicolo potrà andare indenne da sanzioni qualora abbia tempestivamente comunicato di non ricordare chi fosse il conducente.
Avv. Reno Grillo *
* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza a far data dal 2007. Nato e cresciuto a Monza, ha frequentato il liceo classico e si è poi laureato presso l’università Statale di Milano Bicocca. Iscritto alle liste del Patrocinio a spese dello Stato, si occupa di diritto civile in genere ed in particolare di diritto di famiglia.