L’avvocato risponde: ho denunciato una persona per truffa e sono stata citata a giudizio come persona offesa. Devo andare in udienza?

Nella rubrica “L’avvocato risponde” il caso di una villeggiatura “fantasma”. Risponde l’avvocato Marco Martini.
L’avvocato risponde: ho denunciato una persona per truffa e sono stata citata a giudizio come persona offesa. Devo andare in udienza?

Buongiorno.
Due anni fa ho visto su un sito internet un annuncio per una casa vacanze al mare. Ho scritto e sono stata contattata da una signora, con la quale abbiamo discusso quanto alla possibilità di affittare per due settimane un appartamento in riviera romagnola. Trovato l’accordo, la signora, che mi aveva inviato un documento di identità e una mail, chiedeva una caparra di euro 500,00 che io provvedevo subito a versare su una carta poste pay.
Dopo il pagamento della caparra ho mantenuto per un certo tempo il contatto con la signora.

Con l’approssimarsi della partenza, ho provato a chiamarla ma il numero cellulare risultava scollegato. Anche le mail che ho inviato all’indirizzo che avevo non hanno avuto riscontro. Ho immediatamente pensato che si trattasse di una truffa e mi sono recata dai Carabinieri per sporgere una denuncia querela.
Qualche giorno fa ho ricevuto un decreto di citazione a giudizio in cui vengono indicate le generalità della signora in qualità di imputata e le mie come persona offesa.
Cosa posso fare? Devo andare in udienza?

Si discute di un processo penale in cui l’imputata, che è stata identificata si ritiene grazie alla sua denuncia querela ed all’attività di indagine della Polizia Giudiziaria, è chiamata a rispondere del delitto p. e p. dall’art. 640 C.P. Per certo nel decreto che Ella ha ricevuto vi è la citazione anche sua con l’avvertimento che ha facoltà di presentarsi al fine di esercitare i diritti previsti dall’art. 74 C.P.P. mediante costituzione di parte civile a norma degli artt. 75 e 79 C.P.P.

Ne segue che può scegliere se presentarsi dopo aver conferito procura speciale ad un difensore al fine di costituirsi parte civile nel processo penale a carico dell’imputata, oppure non farlo. Con la costituzione di parte civile ella attraverso il proprio difensore cercherà di ottenere la dimostrazione di aver subito un danno, non solo economico, costituito dalla caparra versata, ma anche morale, per aver perso la possibilità, per esempio, di godere di meritate vacanze.

Vale la pena dire subito che, atteso che il processo si fonda sulla sua deposizione, a prescindere dalla sua costituzione come parte civile, il PM chiederà e disporrà la sua citazione come testimone, affinché ella debba riferire in ordine ai fatti di cui all’imputazione.

In alcuni casi, peraltro, nella citazione si prevede di dare avviso alla persona offesa che la mancata comparizione nel dibattimento comporti tacita remissione della querela da lei proposta al tempo.

Dovendo fare una valutazione di tipo economico, vale la pena segnalare che questi fatto di reato si fondano in primo luogo proprio sulla circostanza che in molti casi la persona offesa non intende investire denari in un avvocato, allo scopo di cercare di recuperare quanto versato con la caparra.

Per esperienza professionale tutto dipende dalla eventuale capacità economica dell’imputato, dal casellario giudiziale dello stesso, dall’ idea presente nella persona offesa di recupero delle spese: i valori però appaiono molto aleatori e quindi, dovendo parlare con franchezza, mi pare difficile pensare che la sua scelta di costituirsi parte civile nel processo penale non possa che tradursi in un ulteriore impegno economico a suo carico, senza garanzia alcuna di recupero di quanto le è stato sottratto.

Se pertanto il fatto reato è stato qualificato come truffa, la vicenda potrebbe concludersi con una sentenza di non doversi procedere per tacita remissione della sua querela, in ragione della sua mancata comparizione come teste al dibattimento (nel caso in cui il Giudice le dia questa possibilità).

Altra questione è invece se il fatto reato sia stato qualificato non solo come delitto ex art. 640 C.P. ma che lo stesso sia ritenuto aggravato da qualche circostanza di cui all’art. 61 C.P., per aver “profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”. In questo caso il procedimento proseguirebbe comunque a prescindere dalla sua volontà ed eventualmente rimettere la querela.

Avv. Marco Martini *

* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza dal 1997. Nato a Vicenza e dal 1984 vive a Monza, ha frequentato il liceo classico Zucchi e si è poi laureato presso l’Università statale di Milano. Socio fondatore della Camera penale di Monza, ha conseguito diploma della Scuola di Alta specializzazione della UCPI; iscritto alle liste del patrocinio a spese dello Stato, delle difese d’ufficio, si occupa in via esclusiva di diritto penale carcerario e societario.