Egregio Avvocato, pochi giorni fa mentre andavo al lavoro in bicicletta, percorrendo una pista ciclabile, sono stata investita da un’autovettura che ha svoltato senza darmi la precedenza. Nella caduta ho subito gravi danni. Ho diritto all’indennità Inail?
Gentile Signora, la legge italiana prevede una tutela da parte dell’Inail per coloro che subiscono dei danni durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa, a causa delle mansioni esercitate.
Il decreto legislativo n.38 del 23 febbraio 2000 ha apportato delle modifiche alla normativa precedente, introducendo la possibilità che sia indennizzato come infortunio sul lavoro anche il c.d. “infortunio in itinere”, ossia l’infortunio che si verifica lungo il normale percorso che il lavoratore compie, per quanto qui ci interessa, dalla sua abitazione al luogo di lavoro o viceversa.
Per “normale percorso” la norma intende quello più diretto e più breve, a meno che una deviazione sia motivata da alcune specifiche eccezioni, ad esempio per adempiere ad un ordine del datore di lavoro, per cause di forza maggiore, esigenze improrogabili ed essenziali o per adempiere obblighi penalmente rilevanti.
In caso contrario un eventuale infortunio non rientra tra quelli avvenuti in itinere.
Quanto alle modalità dello spostamento, la normativa prevede che siano indennizzati gli infortuni se avvenuti a piedi o a bordo di mezzi pubblici.
Nel caso in cui l’infortunio avvenga mentre il lavoratore si sta spostando con un mezzo privato, questi gode della predetta tutela quando l’utilizzo di detto mezzo sia da considerarsi “necessitato”.
Secondo l’interpretazione della Giurisprudenza di merito e dell’INAIL, il requisito della necessità va valutato attraverso una serie di elementi che possono imporre l’utilizzo del mezzo privato a discapito di quello pubblico. In particolare:
• il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
• il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
• i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
• i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
• la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Quanto all’utilizzo della bicicletta negli spostamenti, il legislatore, con l’art. 5 comma 5 della L. 221/2015, e la giurisprudenza (Cass. n. 21516/2018) hanno risolto un precedente dubbio interpretativo prevedendo espressamente che l’uso della bicicletta come mezzo privato per il raggiungimento del posto di lavoro sia da considerarsi sempre “necessitato”.
Quanto all’indennità Inail, si consideri tuttavia che, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12566, l’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’Inail per l’infortunio in itinere andrà detratto dall’ammontare del risarcimento eventualmente dovuto al danneggiato da parte del soggetto responsabile del sinistro.
Avv. Reno Grillo *
* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza a far data dal 2007. Nato e cresciuto a Monza, ha frequentato il liceo classico e si è poi laureato presso l’università Statale di Milano Bicocca. Iscritto alle liste del Patrocinio a spese dello Stato, si occupa di diritto civile in genere ed in particolare di diritto di famiglia.