Ho mandato una mail di insulti alla mia ex all’azienda in cui lavorava. Ora sono indagato. Cosa rischio?

Uno scatto d’ira per la fine di una relazione e le conseguenze del gesto. Risponde l’avvocato Marco Martini del Foro di Monza.
Shock alla lettura di un messaggio - foto wayhomestudio - it.freepik.com
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Buongiorno. Ho ricevuto un avviso dal tribunale con cui mi informano che sono concluse le indagini in un procedimento penale a mio carico.

Nel foglio leggo che sarei indagato perché avrei offeso la reputazione della mia ex fidanzata, inviando una mail a un indirizzo della società in cui lavorava e su Facebook sulla pagina della stessa azienda. Nell’avviso sono poi riportati i contenuti di quanto io avevo scritto. Al tempo ero decisamente arrabbiato per la fine della relazione con lei, anche perché avevo scoperto che aveva una storia con un altro tizio e ammetto che non sono stato affatto tenero, anzi, ci sono andato giù pesante… Ora è passato del tempo e non mi importa più nulla di questa persona. Ma sono preoccupato per il foglio ricevuto dal tribunale. Onestamente non pensavo che si trattasse di una cosa che potesse comportare un problema penale e ho scritto per la rabbia, senza riflettere.
Che cosa succede? Come posso risolvere la questione? Grazie

Buongiorno.

Dalla lettura della sua missiva mi pare di comprendere che Lei non ponga in discussione la circostanza di aver scritto quanto le viene contestato.

Premesso che a lei è stato nominato un difensore di ufficio, è chiaro che il primo invito che le devo rivolgere è di prendere immediati contatti con il collega e comprendere con lo stesso che cosa sia meglio fare.

Provando però a rispondere in linea generale al suo quesito, mi pare di poter dire che Lei abbia violato l’art. 595 commi 2 e 3 C.P., per aver diffamato la signora con cui aveva una relazione con l’attribuzione di fatti determinati e per aver utilizzato internet per inviare la mail e scrivere su Facebook i testi che saranno riportati nell’avviso.

Quel foglio che ha ricevuto, come avrà avuto modo di leggere, è l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, con il quale viene avvisato da un lato che la Procura competente sta procedendo ad indagini nei suoi confronti e poi dall’altro di una serie di suoi diritti, tra cui per prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo del Pm, richiedere interrogatorio, presentare memorie, entro il termine di venti giorni da quando ha ricevuto la notifica dell’avviso.

Se riuscirà, attraverso l’interrogatorio e/o il deposito di una memoria, a convincere il Pm a modificare l’iniziale prospettazione e a richiedere al Gip l’archiviazione, la vicenda si potrebbe anche concludere con un decreto di archiviazione.

Per come mi ha descritto l’avviso, ritengo però che questa ipotesi sia improbabile e che invece, dopo qualche tempo, Lei avrà a ricevere un altro foglio dalla Procura della Repubblica, ovvero una citazione diretta a giudizio per comparire di fronte al Tribunale.

Il reato che Le viene contestato è quello di cui all’art. 595 (diffamazione) che, di per sé, sarebbe di competenza del Giudice di Pace ma che diviene, per scelta del legislatore, di competenza del Tribunale monocratico quando il fatto contestato risulta aggravato dai commi 2 e 3; ovvero dall’attribuzione di un fatto determinato e dall’aver utilizzato un mezzo come la stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Quando l’offesa avvenga mediante i cosiddetti social network come Facebook, secondo la Cassazione l’ipotesi di reato di cui al terzo comma dell’art. 595 C.P. trova il suo fondamento nella capacità dello strumento utilizzato ad arrivare ad un numero potenzialmente indeterminato di persone, così provocando per certo un maggiore danno alla persona offesa.

Ne segue che, volendo rispondere alla sua domanda, le soluzioni prospettabili sono quelle, dopo avere (lo ribadisco) preso contatto con il collega che la rappresenta di ufficio, in primo luogo trovare una soluzione transattiva che elimini il problema con la remissione di querela proposta dalla signora…..

Pare evidente che si possa giungere a questa soluzione solo attraverso l’operato del suo difensore, che prenderà contatti con la persona offesa e con il di lei difensore, se ve ne sia uno.

Appare probabile che, per ottenere detto risultato, sarà necessario risarcire il danno patito dalla signora, sempre che la stessa lo richieda in forma economica, ovviamente. Con la remissione di querela e la sua accettazione, il procedimento non si potrà che concludere con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. Il suggerimento che le posso dare è quello di attivarsi fin d’ora per trovare una soluzione pacifica alla vicenda e di non attendere la data dell’udienza, ovviamente.

Nel caso non fosse possibile raggiungere un accordo con la persona offesa, le soluzioni possibili possono essere quelle di un rito alternativo (il c.d. patteggiamento) oppure inoltrare richiesta di messa alla prova (che prevede comunque un ristoro del danno della persona offesa).

Avv. Marco Martini *

* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza dal 1997. Nato a Vicenza e dal 1984 vive a Monza, ha frequentato il liceo classico Zucchi e si è poi laureato presso l’Università statale di Milano. Socio fondatore della Camera penale di Monza, ha conseguito diploma della Scuola di Alta specializzazione della UCPI; iscritto alle liste del patrocinio a spese dello Stato, delle difese d’ufficio, si occupa in via esclusiva di diritto penale carcerario e societario.