A qualche ora di distanza dall’annuncio del sindaco di Seregno Alberto Rossi, che nel pomeriggio di venerdì ha comunicato l’accoglimento da parte del Consiglio di Stato di Roma dei ricorsi presentati dal Comune di Seregno e da Aeb, avversi alle sospensive dell’iter di aggregazione tra Aeb ed A2A adottate in giugno dal Tar della Regione Lombardia, sono stati pubblicati i testi dei provvedimenti, che consentono di conoscere le motivazioni della sezione quinta, presieduta da Fabio Franconiero, con Elena Quadri in veste di estensore.
Per quanto riguarda la sospensiva che era conseguenza dell’impugnazione decisa da Tiziano Mariani, capogruppo di Noi per Seregno nel consiglio comunale di Seregno, il Consiglio di Stato ha ritenuto che «sussistano i presupposti per accogliere l’appello cautelare, in ragione della manifesta carenza di legittimazione e di interesse del ricorrente in primo grado e della conseguente chiara carenza del presupposto del pregiudizio diretto ed immediato che deriva allo stesso ricorrente dagli atti impugnati, non ravvisandosi alcuna lesione del suo ius officium in considerazione della natura di vicenda modificativa societaria e dell’infungibilità dell’operazione oggetto dell’impugnazione di prime cure, nonché della piena consapevolezza della consistenza della stessa da parte del ricorrente medesimo, come emerge dalla documentazione versata in atti».
Nel merito del ricorso avanzato al Tar della Regione Lombardia da Marco Fumagalli, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio regionale, la cui posizione era stata subito stralciata per carenza di interesse, e dalle aziende Centro Servizi Termici di Rho e Deposito Carboni Bovisa di Milano, che avevano lamentato la mancata indizione di una gara per l’individuazione del socio, la corte ha giudicato che «sussistano i presupposti per accogliere l’appello cautelare, in ragione della manifesta carenza di legittimazione e di interesse dei ricorrenti in primo grado e della conseguente chiara carenza del presupposto del pregiudizio diretto ed immediato che deriva agli stessi ricorrenti dagli atti impugnati, in considerazione della natura di vicenda modificativa societaria e dell’infungibilità dell’operazione oggetto dell’impugnazione di prime cure». Le spese legali sono state compensate tra le parti.