Livorno, la Cassazione: le scuole religiose paritarie non sono esenti dal pagare l’Ici

Gli istituti scolastici religiosi di Livorno dovranno pagare l’Ici: a stabilirlo due sentenze della Cassazione, con le quali la Suprema corte ha riconosciuto la legittimità della richiesta di pagamento avanzata nel 2010 dal Comune.
La sede della Corte di Cassazione a Roma
La sede della Corte di Cassazione a Roma

Le scuole religiose devono pagare l’Ici. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, che ha riconosciuto legittima la richiesta avanzata nel 2010 dal Comune di Livorno. Il contenzioso che vede contrapposti il Comune ed alcuni istituti scolastici paritari, è sorto nel 2010 a seguito della notifica da parte dell’ufficio Tributi di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso pagamento dell’Ici, per gli anni dal 2004 al 2009.

“Come spiega l’ufficio Tributi – si legge in una nota dell’ufficio stampa del Comune toscano – è da sottolineare che questo genere di pronunciamento da parte della Corte di Cassazione è il primo in Italia sul tema specifico”.

“Con le sentenze 14225 e 14226 depositate l’8 luglio – prosegue la nota del Comune – la suprema Corte ha di fatto ribaltato quanto stabilito nei primi due gradi di giudizio, sentenziando che, poiché gli utenti della scuola paritaria pagano un corrispettivo per la frequenza, tale attività è di carattere commerciale, ’senza che a ciò osti la gestione in perdita’. In proposito il giudice di legittimità ha precisato che, ai fini in esame, è giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, risultando sufficiente l’idoneità tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. E cioè, il conseguimento di ricavi è di per sé indice sufficiente del carattere commerciale dell’attività svolta”.

“In particolare – chiarisce ancora il comunicato del Comune – gli importi relativi alle scuole ’Santo Spirito’ ed ’Immacolata’ sono pari a 422.178 euro. Si ricorda che anche la Commissione Provinciale Tributaria di Livorno aveva stabilito che l’Ici fosse dovuta, respingendo i ricorsi degli istituti. A questo punto, a seguito delle sentenze, si provvederà a notificare anche gli importi dovuti per le annualità 2010 e 2011, imponibili a fine Ici. Queste sentenze – conclude la nota – assumono, tra l’altro, rilievo ai fini dell’interpretazione delle disposizioni in materia di Imu, relativamente all’imposizione fiscale dall’anno 2012”.