Buongiorno. Tempo fa ho avuto una relazione con una ragazza, mia coetanea. Dopo qualche tempo la storia è finita per mia decisione, poiché mi ero accorto che c’erano dei problemi, legati ad una sua gelosia incredibile, immotivata, irrazionale, che ha condizionato il nostro rapporto e la mia vita, non ce la facevo più, mi sembrava di essere controllato per ogni singolo passo. Ho poi incontrato un’altra donna, mi sono innamorato di lei, abbiamo deciso di formare una famiglia, siamo in attesa di una bambina. Questo fatto non è stato per nulla accettato dalla mia ex, la quale ha dato sfogo e da sfogo pressoché quotidianamente ai propri desideri.
Da un anno, ogni giorno, scrive più di un messaggio sul cellulare e sulla mia posta elettronica, in cui mi insulta per la scelta fatta, riempiendomi di epiteti e, soprattutto, minaccia me e la mia famiglia. Deve essere venuta a conoscenza, avendolo visto immagino, del fatto che siamo in attesa di una bimba perché in molte occasioni mi sono accorto della presenza della sua auto sotto casa ed ho avuto sempre ed ho sempre la sensazione di essere seguito io e cosi pure la mia compagna. In molte circostanze peraltro l’ho vista nei pressi del mio luogo di lavoro.
D’altra parte la mia ex riempie la buca della posta di casa mia con lettere deliranti in cui da un lato mi offende, mi minaccia di ogni male e dall’altro mi implora di ritornare con lei, sostenendo che lei è la donna della mia vita. In alcune missive ha fatto riferimento, ad altre simili vicende, oggetto di cronaca, e parlando di acido. In queste lettere non si firma, ovviamente, sono scritte in word, ma non c’è dubbio alcuno che si tratti di lei.
Siamo molto spaventati, considerando quel che leggiamo sulle cronache locali e abbiamo una tale paura di trovarcela sull’androne di casa, in garage, lungo le vie che percorriamo, che siamo costretti a modificare la nostra vita, i nostri percorsi, e la qualità della stessa ne risente. Non ci sentiamo più sicuri in nessuna cosa che facciamo, ci sentiamo seguiti e minacciati costantemente. Cosa possiamo far per difenderci da tanta malsana aggressività?
Buongiorno. Non vi è dubbio, almeno a mio parere, che se è dimostrato o dimostrabile che si tratti della sua ex, questi comportamenti siano riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 612 bis C.P., cd. stalking.
Non comprendo la durata della relazione, mi pare però di poter dire che si possa trattare dell’ipotesi aggravata prevista dal secondo comma, che sanziona più duramente la condotta posta in essere da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (faccio riferimento alle mail di cui fa menzione nella lettera). La pena è ulteriormente aggravata se posta in essere nei confronti di soggetto in stato di gravidanza (come la sua attuale compagna)
Si discute di una forma di violenza e/o minaccia peculiare, tale per cui la reiterazione (per la giurisprudenza sono sufficienti anche due soli comportamenti successivi) delle condotte poste in essere dall’autore comporta una modifica, per il timore e la paura ingenerati, delle condotte di vita quotidiane della persona offesa.
Si tratta di una fattispecie a querela, cioè discende dalla sua volontà di procedere nei confronti della sua ex ragazza, di cui immagino conosca le esatte generalità e dati di residenza. Potrà pertanto procedere con la proposizione di una denuncia querela nei confronti di questa persona, per il reato che mi pare certamente ipotizzabile, e per ogni altro che la Procura debba ravvisare nella sua narrativa. Penso che sia opportuno ricordarsi che nella denuncia querela dovrà anche specificare che vorrà essere avvisato in caso di eventuale richiesta di archiviazione proposta dal Pm (anche se nel caso che ci occupa dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione del 2016 l’avviso viene comunicato a prescindere da una espressa formale richiesta).
La querela può essere proposta sia da lei che dalla sua compagna. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio(6).
Dopo la proposizione della denunzia querela si aprirà un procedimento penale, registrato a mod. 21, contro noti, con un numero di procedimento penale ed un PM assegnatario.
Potreste anche pensare, data la gravità dei comportamenti minacciati dalla sua ex, di avanzare al PM anche una richiesta di misura cautelare. Se il Pm riterrà di accogliere la vostra richiesta, il GIP potrà decidere se convenire con quanto sostenuto dalla procura e disporre per esempio l’applicazione di una misura cautelare come quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da lei e dalla sua compagna.
Se il Pm riterrà di concludere il procedimento ritenendo di richiedere il rinvio a giudizio, gli atti passeranno al Giudice per le indagini preliminari che dovrà fissare udienza preliminare per decidere sulla richiesta del Pm. All’udienza preliminare il giudice potrà verificare le eventuali richieste di riti alternativi dell’imputata o decidere, in assenza, sulla richiesta di rinvio a giudizio. In occasione dell’udienza preliminare Lei si potrà costituire parte civile, allo scopo di richiedere, nel processo penale, il ristoro dei danni, materiali e in questo caso soprattutto morali patiti.
Il suggerimento che le posso dare è quello di affidarsi ad un legale affinché rediga fin da subito la denunzia querela e possa seguire il procedimento, anche sotto l’aspetto delle richieste cautelari; e che poi possa redigere l’atto di costituzione di parte civile ed assisterla nel procedimento penale.
Tenga presente che in tema di patrocinio gratuito, l’art. 76 del T.U. in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002) stabilisce che la vittima di gravi delitti contro la persona, tra i quali quello p. e p. dall’art. 612 bis C.P. può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di redditi previsti dal decreto.
Ciò significa che potrebbe anche individuare un legale esperto in materia che sia iscritto nell’elenco del patrocinio a spese dei non abbienti e farsi assistere senza dover anticipare alcun costo.
Avv. Marco Martini *
* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza dal 1997. Nato a Vicenza e dal 1984 vive a Monza, ha frequentato il liceo classico Zucchi e si è poi laureato presso l’Università statale di Milano. Socio fondatore della Camera penale di Monza, ha conseguito diploma della Scuola di Alta specializzazione della UCPI; iscritto alle liste del patrocinio a spese dello Stato, delle difese d’ufficio, si occupa in via esclusiva di diritto penale carcerario e societario.