Buongiorno. Qualche giorno fa, da quando siamo tornati in zona gialla, ci siamo trovati con degli amici in un bar da noi frequentato per festeggiare la mia laurea, festa rimandata dallo scorso autunno causa Covid, e abbiamo tutti bevuto qualche aperitivo.
Dopo un po’, dovendo tornare a casa, dato che vivo con i miei, ho preso la macchina di mia mamma con cui ero uscito e circa 200 metri dopo sono stato fermato da una pattuglia della Polizia stradale che mi ha chiesto i documenti e mi ha fatto l’alcol test. Sono risultato positivo, due volte. Mi hanno ritirato la patente, mi hanno dato un verbale di identificazione dicendomi che ero indagato per guida in stato di ebbrezza e mi hanno assegnato un difensore di ufficio.
Siccome sto per essere assunto dopo mesi di ricerche, non vorrei che questo fatto possa incidere sul mio futuro lavorativo e personale. Mi spiega cosa devo fare?
Buongiorno. La norma che lei pare avere violato è una contravvenzione, quella prevista dall’art. 186 del Codice della Strada. Questo articolo sanziona la condotta di chi si pone alla guida sotto l’effetto di alcool, differenziando le punizioni a seconda del tasso alcoolemico che sia stato riscontrato.
Premettendo che sotto la quota di 0,8 grammi per litro si tratta di una sanzione solo amministrativa, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 si commette un reato sanzionato con l’ammenda tra 800 e 3200 euro e l’arresto fino a sei mesi e, invece, sopra la quota di 1,5 si commette invece la contravvenzione punita con l’ammenda tra 1500 e 6000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno.
Come Lei ha detto viene sospesa la patente in via provvisoria dal Prefetto; nel primo caso (0,8-1,5) la sospensione è prevista tra sei mesi ed un anno, nel secondo caso da uno a due anni.
All’esito del processo penale il Giudice determinerà la sanzione amministrativa accessoria, se quindi sarà pari a quella disposta in via anticipata dal Prefetto o superiore (o inferiore).
Siccome la macchina era intestata a sua madre, al veicolo non succede nulla. Diversamente sarebbe stato oggetto di potenziale confisca.
Quanto al procedimento penale, è probabile che il Pm richieda e il Gip emetta a suo carico un decreto penale di condanna, che è una vera e propria affermazione di responsabilità, con cui si stabilisce che la pena detentiva che deve esserle inflitta venga convertita in pena pecuniaria della specie corrispondente (in questo caso ammenda). Il decreto penale potrà essere a pena sospesa (non dovrà pagare la ammenda indicata) o a pena non sospesa (dovrà pagare l’ammenda).
A prescindere però dalla questione del pagamento della pena pecuniaria, che è comunque importante, appare opportuno evidenziare che il decreto penale è comunque una decisione in cui viene affermata la sua responsabilità penale.
Ne consegue che, una volta che dovesse passare in giudicato, diventare definitivo, lei risulterebbe con un precedente penale. E’ vero che non lo si troverebbe nel certificato penale a richiesta dei privati, perché una conseguenza del decreto penale è la non menzione sul casellario.
Tuttavia, da quando nel mondo del lavoro hanno fatto ingresso le c.d. autocertificazioni, lei non potrebbe omettere di riferire di essere stato condannato con il decreto penale, a prescindere da fatto che ci sia o meno sul certificato del casellario giudiziale.
Ne deriva che è molto importante cercare di evitare di ricevere una condanna, anche se solo a pena pecuniaria ed anche se a pena sospesa.
Il nostro legislatore ha previsto che, come nel caso che lei ci ha raccontato, il soggetto che ha commesso la violazione di cui all’art. 186 possa estinguere il reato attraverso l’effettuazione di lavori di pubblica utilità (Lpu). Si tratta di individuare un ente convenzionato con il Tribunale competente, entrare in contatto con lo stesso, chiedere di poter essere sottoposto a Lpu, ricevere un programma di lavori, sottoporre al Pm una proposta di accordo, che si chiama patteggiamento, chiedendo che la pena sia convertita nell’effettuazione dei lavori di pubblica utilità. Questo può essere fatto sia se si ha ricevuto il decreto penale di condanna di cui scrivevo sopra, attraverso una opposizione allo stesso, sia nella fase delle indagini, con una proposta di patteggiamento al Pm, che poi il Giudice delle indagini preliminari deve consacrare, stabilendone l’equità. Se la proposta di difesa e Procura è accolta dal Giudice, si da incarico all’ufficio locale di esecuzione penale di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta
Il vantaggio in ogni caso, come detto, rimane per l’estinzione del reato.
E’ chiaro che questa attività, che in linea teorica può essere svolta anche dalla parte, necessita, soprattutto nel momento dell’accordo con il Pm e nel deposito delle richieste al Giudice, dell’intervento del penalista, che sia quello di ufficio che le è stato assegnato e con cui dovrà prendere contatto (che in ogni caso dovrà retribuire), o che sia quello che lei ha scelto fiduciariamente.
Cordiali saluti.
Avv. Marco Martini *
* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza dal 1997. Nato a Vicenza e dal 1984 vive a Monza, ha frequentato il liceo classico Zucchi e si è poi laureato presso l’Università statale di Milano. Socio fondatore della Camera penale di Monza, ha conseguito diploma della Scuola di Alta specializzazione della UCPI; iscritto alle liste del patrocinio a spese dello Stato, delle difese d’ufficio, si occupa in via esclusiva di diritto penale carcerario e societario.