La Corte dei conti archivia il procedimento per una delibera del consiglio provinciale di Milano del 2002

Le contestazioni riguardavano la diseconomicità di un provvedimento, adottato con la finalità di dare respiro ai conti dell'ente. Sospiro di sollievo anche per i brianzoli Attilio Gavazzi e Francesco Giordano
Il cortile d’onore di palazzo Isimbardi, sede della provincia di Milano

La procura regionale della Corte dei conti ha disposto l’archiviazione parziale nei confronti dei componenti del consiglio provinciale di Milano, che all’epoca aveva sede a palazzo Isimbardi, presenti il 7 novembre 2002 all’approvazione della delibera numero 36 , ai quali era stata contestata un’ipotesi di responsabilità sussidiaria, a titolo di colpa grave, per non avere svolto alcun vaglio critico sulla conclusione di contratti derivati, meglio conosciuti come swap, considerati manifestamente diseconomici per l’ente provinciale, essendosi limitati a deliberare una proposta di provvedimento elaborata dalle banche e fatta propria dalla giunta, nonché in via subordinata un’ipotesi di responsabilità in ragione dell’omessa denuncia di danno erariale. Il provvedimento di archiviazione ha riguardato anche due consiglieri forzisti brianzoli, il seregnese Attilio Gavazzi, già vicesindaco della città che gli ha dato i natali, ed il muggiorese Francesco Giordano, che invece è stato anche presidente della holding seregnese Gelsia.

Corte dei conti: la ricostruzione dell’iter contestato


L’intervento sottoposto al vaglio del consiglio provinciale, in un periodo in cui presidente dell’ente era la forzista Ombretta Colli, aveva come oggetto l’emissione di un prestito obbligazionario pari 170 milioni di euro, su un programma di 300 milioni di euro, finalizzato alla ristrutturazione di alcuni mutui già in ammortamento, alla copertura dei costi connessi all’estinzione anticipata degli stessi ed al finanziamento di una quota del programma delle opere pubbliche inerenti l’esercizio del 2002. La ricostruzione ha consentito di verificare come l’oggetto e lo scopo dell’operazione erano stati illustrati in aula dall’assessore al bilancio e dal direttore centrale delle finanze e del bilancio come legittimi e convenienti e come il testo della delibera desse atto del confronto tra gli uffici ed i consulenti finanziari, per individuare gli strumenti finanziari idonei a ridurre il costo dell’indebitamento ed alleviare l’onere sulle finanze provinciali, senza un riferimento al ricorso a contratti derivati.

Corte dei conti: il perché della decisione di archiviare


La Corte dei conti ha ritenuto che «da una valutazione ex ante della condotta dei componenti il consiglio provinciale non è possibile ravvisare, tra la votazione relativa alla delibera numero 36 del 2002 ed il danno erariale originariamente agli stessi ascritto, un nesso eziologico, laddove le informazioni fornite dagli organi competenti non facevano emergere particolari profili di criticità tali da giustificare un eventuale voto contrario. La delibera e gli allegati risultavano ragionevoli e congruamente motivati con riferimento all’interesse pubblico perseguito. Inoltre, la circostanza che il testo della delibera fosse stato preparato in bozza dalle banche non era noto ai consiglieri, né poteva essere agevolmente desunto dagli atti del procedimento». Per questo, ha concluso che «non sussistono i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa in via sussidiaria e meramente subordinata nei confronti dei predetti, sotto il profilo della colpa grave nell’adozione della delibera in questione e del conseguente nesso di causalità rispetto ai danni agli stessi ascritti».