Nuova ordinanza regionale per le regole da seguire nella terza fase dell’epidemia Covid in Lombardia: l’ha firmata il presidente Attilio Fontana ed è in vigore dal primo agosto al 10 settembre. A partire dal fatto che rimane l’obbligo di portare la mascherina al chiuso, mentre all’aperto va messa solo se non ci sono le distanze necessarie tra persone, almeno un mentro. “È comunque indispensabile averla sempre con sé e indossarla anche sui mezzi di trasporto pubblico”.
Sui luoghi di lavoro resta l’obbligo di misurazione della temperatura per il datore e per i dipendenti, così come per i clienti dei ristoranti. Se dovesse risultare superiore a 37,5°, non è “consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante”. Norme anche per i trasporti: “È sempre obbligatorio indossare la mascherina o indumenti idonei a coprire naso e bocca”.
Nel dettaglio la nuova ordinanza vigente in Lombardia prevede infatti che:
1. per i mezzi autofilotranviari utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale di tipo interurbano: è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
2. per i mezzi utilizzati per i servizi metropolitani e autofilotranviari di trasporto pubblico urbano e suburbano è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
3. per i treni utilizzati per i servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale: è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
4. per i mezzi utilizzati per i servizi di linea di granturismo, aeroportuali e finalizzati, nonché per i servizi non di linea svolti con autobus con conducente (NCC BUS) di cui al regolamento regionale n.6/2014 e le medesime tipologie di mezzi utilizzate per i servizi sostitutivi ferroviari: è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere per i quali il mezzo è omologato;
5. per i servizi di linea e non di linea di navigazione è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi previsti dalla licenza di navigazione;
6. Per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico funiviario (ad es. funivie, cabinovie, seggiovie e funicolari): è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
7. anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell’anno scolastico, per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico effettuati con scuolabus o altro mezzo di cui al D.M. 31/01/1997 è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
8. anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell’anno scolastico, per gli altri mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
9. per i servizi taxi e di noleggio con conducente di cui alla L 21/1992: ai membri dello stesso gruppo familiare, ai conviventi, agli appartenenti a nuclei già pre-organizzati è consentito derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale.
E ancora: in chiesa “il numero di partecipanti è determinato dal numero di posti utilizzabili al fine di garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto del limite di 350 persone. È possibile derogare al limite di 350 persone, previa relazione di un tecnico abilitato che attesti una superiore capienza della struttura compatibile con il rispetto del predetto distanziamento interpersonale”.