Sono in difficoltà e ho denunciato lo smarrimento del libretto degli assegni per non farli riscuotere. Cosa rischio?

Una situazione di sofferenza economica e la scelta di una via d’uscita troppo facile… quali rischi? Risponde l’avvocato Marco Martini del Foro di Monza.
Libretto degli assegni - foto rawpixel.com/it.freepik.com
Libretto degli assegni – foto rawpixel.com/it.freepik.com

Buongiorno. Fino a qualche tempo fa ero titolare di una società a responsabilità limitata che si occupava di prodotti tecnologici. Oggi, in ragione della crisi che ha colpito il settore, travolto dall’e-commerce, e poi dal Covid, ho posto la società in liquidazione. Nel corso della mia attività ho intrapreso rapporti commerciali con diversi fornitori.
Con uno di questi avevo una situazione debitoria complessa e per trovare una soluzione avevo consegnato allo stesso una serie di assegni bancari, stabilendo in accordo che sarebbero stati posti all’incasso dal fornitore uno al mese, a partire da una certa data.

Poiché mi sono reso conto di non avere liquidità sufficiente per fare fronte al pagamento dei titoli, ho pensato di recarmi dai Carabinieri per denunciare di avere smarrito il carnet di assegni da cui ho tratto i titoli consegnati al fornitore.

Mi sono poi confrontato con un amico, il quale mi ha suggerito di rivolgermi subito ad un avvocato perché avrei avuto sicuramente, secondo lui, dei problemi giudiziari. Mi può dire che cosa mi può succedere?

Buongiorno. La questione che mi propone attiene alla falsa denuncia, che lei ha proposto, di assegni segnalati come smarriti: dalla falsa denuncia di assegni smarriti nasce il reato di cui all’art. 368 C.P., ovvero la calunnia.

Si tratta di un delitto che si realizza attraverso la presentazione di una dichiarazione falsa all’Autorità giudiziaria o ad altra autorità che abbia l’obbligo di riferire all’Autorità Giudiziaria (come nel suo caso, avendo presentato denuncia ai Carabinieri, che devono riferire all’Autorità giudiziaria).

La calunnia può essere formale, come nel suo caso, ovvero realizzatasi attraverso una dichiarazione, una denuncia o un altro atto espresso; oppure materiale, quando si realizza con la predisposizione di tracce di reato ai danni di terzi.

Dalla proposizione della sua denuncia di smarrimento del carnet di assegni, che lei aveva in verità consegnato al suo fornitore, nasce per certo un procedimento penale. Benché lei non abbia direttamente incolpato con le esatte generalità il fornitore, e non abbia direttamente formulato una specifica accusa nei confronti dello stesso, non vi è dubbio che, a seguito della sua denuncia, lei abbia simulato a carico dello stesso delle tracce di un reato. Il fornitore quindi correrà il rischio di essere perseguito penalmente nel momento in cui andrà o sia andato a porre all’incasso il titolo o i titoli di cui sia in possesso: il rischio che sia irrogata una pena al fornitore che è all’evidenza innocente è conseguenza della denuncia che lei ha presentato ai Carabinieri.

È evidente che sul fornitore, che presenterà all’incasso il titolo o i titoli in relazione ai quali lei ha presentato denuncia di smarrimento, potrà essere indirizzata un’accusa di furto o di ricettazione degli assegni o, anche, di appropriazione di cose smarrite. Va detto che tale ipotesi di reato non esiste più, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 7/2016, tuttavia la giurisprudenza ritiene che a prescindere da ciò sia comunque integrabile il delitto di calunnia.

Una ipotesi ulteriore è quella discendente dal fatto che sia configurabile il delitto di calunnia quando la falsa denuncia di assegni smarriti faccia convergere la responsabilità su un soggetto per un reato procedibile a querela senza che la querela sia stata proposta, per esempio per un furto semplice e non aggravato. Va però segnalato che, a parte una interpretazione della Corte di Cassazione secondo cui non si potrebbe configurare il delitto di calunnia quando la falsa incolpazione abbia ad oggetto un reato procedibile a querela, la giurisprudenza dominante ha ritenuto configurabile il delitto di calunnia a prescindere dalla verifica di tale circostanza (che si denunci per un reato procedibile a querela come il furto semplice o per ricettazione).

Ne segue che il suo amico ha ragione nel suggerirle di rivolgersi ad un legale perché avrebbe avuto conseguenze giudiziarie. Tenga presente che dette conseguenze ricadranno su di lei a prescindere dal fatto che il falsamente accusato, in questo caso il suo fornitore, venga formalmente indagato o addirittura condannato.

Si procederà nei suoi confronti anche se lei decidesse di ritrattare ai sensi dell’art. 376 C.P., poiché il delitto di calunnia non è tra quelli indicati in questa ultima norma e in relazione ai quali, se il colpevole ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento, non è punibile.

Avv. Marco Martini *

* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza dal 1997. Nato a Vicenza e dal 1984 vive a Monza, ha frequentato il liceo classico Zucchi e si è poi laureato presso l’Università statale di Milano. Socio fondatore della Camera penale di Monza, ha conseguito diploma della Scuola di Alta specializzazione della UCPI; iscritto alle liste del patrocinio a spese dello Stato, delle difese d’ufficio, si occupa in via esclusiva di diritto penale carcerario e societario.