Mio padre ha lasciato in eredità una casa a metà a me e alla sua seconda moglie. Lei pretende di continuare ad abitarci. Può farlo?

Un uomo deceduto dopo due matrimoni e i problemi tra gli eredi. Risponde l’avvocato Reno Grillo del Foro di Monza.
L’ingresso del tribunale di Monza
L’ingresso del tribunale di Monza

Egregio avvocato, recentemente è morto mio padre; ha lasciato in eredità a me ed alla sua seconda moglie una quota dell’immobile dove viveva con lei. Altra quota dell’immobile era già di mia proprietà avendola io ereditata da mia madre. La seconda moglie di mio padre ora pretende di continuare ad abitare nella casa, sostenendo di godere di un diritto di abitazione sullo stesso. Ha ragione?

Egregio Signore,

la legge, in caso di morte di un coniuge, riconosce in favore dell’altro coniuge il diritto di abitazione sull’immobile adibito a casa coniugale e di proprietà del coniuge defunto. L’art. 540 c.c., al II comma, stabilisce: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.

Questo diritto sorge automaticamente al momento del decesso del coniuge proprietario ed ha lo scopo di assicurare al coniuge “superstite” di non perdere l’abitazione per sé e per la propria famiglia qualora l’immobile adibito a casa coniugale, per effetto della morte, passi in tutto o in parte a terzi soggetti.

Questa norma inoltre punta a garantire al coniuge superstite la conservazione del legame affettivo con l’immobile in cui i coniugi hanno condiviso la loro vita. Per questo motivo il diritto di abitazione prescinde dalla situazione economica del coniuge e da quella dei terzi che sono diventati proprietari in quanto eredi del coniuge defunto.

Il diritto di abitazione deve essere goduto personalmente ed effettivamente dal suo titolare, con la conseguenza che il coniuge in caso di trasferimento della residenza lo perde.

Condizione fondamentale affinché il coniuge possa godere del diritto di abitazione è che la casa e gli arredi siano “di proprietà del defunto o comuni”.

Si è posto il problema dell’interpretazione da attribuire all’espressione utilizzata dalla normativa, soprattutto nel caso, come quello da Lei evidenziato, nel quale il defunto era comproprietario, in vita, della casa e degli arredi con altri soggetti.

L’orientamento più recente della giurisprudenza ha affermato che il diritto abitazione sulla casa adibita a residenza familiare in favore del coniuge superstite sorge solamente nell’ipotesi in cui la casa ed il relativo arredamento erano di esclusiva proprietà del defunto o in comunione ai due coniugi.

Non sussiste pertanto in presenza di quote di proprietà di pertinenza di altri soggetti.

In merito al Suo quesito, quindi, conformemente al predetto orientamento giurisprudenziale, si deve concludere che non spetta al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare qualora l’abitazione coniugale non sia in proprietà esclusiva del coniuge defunto o in comunione fra i coniugi, ma sia in una situazione di comproprietà con terzi estranei.

Avv. Reno Grillo *

* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza a far data dal 2007. Nato e cresciuto a Monza, ha frequentato il liceo classico e si è poi laureato presso l’università Statale di Milano Bicocca. Iscritto alle liste del Patrocinio a spese dello Stato, si occupa di diritto civile in genere ed in particolare di diritto di famiglia