L’avvocato risponde: ho convissuto per anni con un uomo e abbiamo avuto figli. Ho diritto al mantenimento?

“L’avvocato risponde” affronta il tema del mantenimento dei figli nel caso di una convivenza senza matrimonio. Risponde l’avvocato Reno Grillo.
La rubrica L’avvocato risponde affronta il tema del mantenimento dopo una convivenza
La rubrica L’avvocato risponde affronta il tema del mantenimento dopo una convivenza

Caro avvocato, per 15 anni ho convissuto con un uomo ed insieme abbiamo avuto due figli. Adesso abbiamo deciso di porre fine alla convivenza. Che diritti ho nei suoi confronti?

Gentile Signora,
innanzitutto devo evidenziare che, non essendo voi stati sposati ma avendo avuto solamente una convivenza, Lei non può vantare alcun diritto per quanto riguarda il suo mantenimento.

Diverso è invece il discorso per quanto riguarda il mantenimento dei figli. Gli articoli del codice civile che disciplinano l’affidamento ed il mantenimento dei figli sono stati oggetto, in tempi abbastanza recenti, di un’ampia riforma che ha eliminato le distinzioni, sul piano della tutela giuridica, tra figli nati da genitori sposati e figli nati da genitori non sposati.

Devono quindi trovare applicazione le medesime norme in materia di affidamento dei figli, in materia di mantenimento degli stessi ed anche in materia di assegnazione della casa familiare.

Per quanto riguarda l’affidamento, anche in caso di figli nati fuori dal matrimonio la scelta, salvo casi straordinari, deve essere quella dell’affidamento condiviso.

Quanto all’obbligo al mantenimento, ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli, fino a quando questi non saranno economicamente autosufficienti, in proporzione alle proprie capacità economiche e di reddito.

Quanto infine all’assegnazione della casa familiare, la legge prevede che il godimento della casa familiare deve essere concesso considerando il preminente interesse dei figli. Scopo dell’assegnazione della casa ad uno dei genitori è, infatti, la tutela dell’interesse dei figli a continuare a vivere nell’ambiente in cui sono cresciuti e nel quale si è svolta la vita della famiglia. Il provvedimento di assegnazione non ha effetti sulla proprietà dell’immobile, che rimane del proprietario, ma comporta solamente la facoltà di abitarvi e di disporre materialmente della casa.

In caso non sia possibile trovare un accordo, potrà ricorrere al Tribunale del luogo di residenza dei figli per ottenere un provvedimento che regolamenti le questioni sopra indicate.

Cordiali saluti,

Avv. Reno Grillo*

* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza a far data dal 2007. Nato e cresciuto a Monza, ha frequentato il liceo classico e si è poi laureato presso l’università Statale di Milano Bicocca. Iscritto alle liste del Patrocinio a spese dello Stato, si occupa di diritto civile in genere ed in particolare di diritto di famiglia