Incidente con un cinghiale su strada extraurbana. A chi chiedo i danni?

Per la rubrica “L’avvocato risponde” il caso di un incidente con una bestia selvatica e il problema del risarcimento. Risponde l’avvocato Reno Grillo.
Un cinghiale - James Lindsey at Ecology of Commanster/Wikipedia
Un cinghiale – James Lindsey at Ecology of Commanster/Wikipedia i

Egregio avvocato, mentre stavo percorrendo con la mia auto una strada extraurbana ho avuto un incidente con un cinghiale. A chi posso chiedere i danni subiti nel sinistro?

Gentile Signora, in materia di risarcimento del danno cagionato da animali trova applicazione l’art. 2052 del Codice Civile, in base al quale è responsabile dei danni cagionati da un animale il proprietario (o chi se ne serve), salvo che si provi il caso fortuito.

Quando, come nel suo caso, si tratta di un animale selvatico, che pertanto appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, occorre dunque domandarsi chi debba essere considerato il responsabile, ed in particolare se la Regione, la Provincia o l’amministrazione statale.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario la competenza in materia di gestione, tutela e controllo di tutte le specie della fauna selvatica e la giurisprudenza sembra ormai concorde nel ritenere che, in materia di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, la responsabilità spetti alla Regione, residuando in capo alla Provincia solo funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

È la Regione, quindi, a dover adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica possa arrecare un danno a terzi e ad essere responsabile degli eventuali danni cagionati dalla stessa.

Tenga presente, però, che spetterà a Lei, quale danneggiata, dare prova del fatto che il danno lamentato è stato cagionato dall’animale selvatico. In poche parole, dovrà dimostrare la effettiva dinamica del sinistro e la sussistenza del c.d. nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso. Non sarà quindi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell’animale sulla carreggiata o dell’impatto tra lo stesso e la sua autovettura ma dovrà provare che la condotta dell’animale è stata la “causa” dell’evento dannoso e fornire prova di avere fatto il possibile per evitare il danno, cioè, nella specie, di avere adottato ogni opportuna cautela nella sua condotta di guida.

Dal canto suo la Regione, per rimanere indenne da responsabilità, dovrà dimostrare di aver applicato tutte le misure idonee ad impedire che la fauna selvatica potesse cagionare danni e che quindi il comportamento dell’animale è stato estraneo alla sua sfera di controllo e non sarebbe stato possibile prevederlo né evitarlo pur adottando le più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna.

Avv. Reno Grillo *

* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza a far data dal 2007. Nato e cresciuto a Monza, ha frequentato il liceo classico e si è poi laureato presso l’università Statale di Milano Bicocca. Iscritto alle liste del Patrocinio a spese dello Stato, si occupa di diritto civile in genere ed in particolare di diritto di famiglia