Il mio compagno benestante mi ha prestato nel tempo dei soldi, ora l’ho lasciato e li vuole indietro… che fare?

Una convivenza interrotta e il contributo economico per esigenze personali. Risponde l’avvocato Reno Grillo del Foro di Monza.
Soldi in prestito
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Egregio Avvocato, ho da poco interrotto una convivenza durata alcuni anni, nel corso della quale il mio “compagno”, che aveva ottime disponibilità economiche, mi ha corrisposto periodicamente delle piccole somme per lavori di manutenzione della casa in cui abitavamo e per mie esigenze personali. Ora il mio compagno mi chiede in restituzione una buona parte delle somme. Sono tenuta a restituirle?

Gentile Signora, quando un soggetto consegue un vantaggio di natura economica a spese di altro soggetto, senza che il primo abbia titolo (negozio giuridico o altra fonte di obbligazioni) per ottenerlo, si realizza un indebito arricchimento, con conseguente obbligo per l’arricchito di restituire quanto ricevuto senza causa.

Può però il Suo “compagno” sostenere che non vi fosse un titolo per i versamenti periodici eseguiti?

La famiglia “di fatto”, quale è stata quella da Voi costituita con la convivenza, è considerata come “formazione sociale rilevante” riconosciuta ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Da essa sorgono tra i conviventi doveri reciproci di natura morale e materiale. La giurisprudenza afferma infatti che l’assistenza materiale fra conviventi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, configura un adempimento che la coscienza sociale ritiene doveroso nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo (Cass. Civ. n. 1277/2014).

È quindi opinione comune che i versamenti di somme di denaro a favore del convivente, qualora siano volontariamente effettuati ed adeguati alle circostanze e proporzionati all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali di chi li esegue, rappresentino adempimento di un’obbligazione naturale, cioè di un obbligo di natura morale o sociale, giuridicamente non vincolante. Di tali pagamenti, ai sensi dell’art. 2034 del Codice Civile, se l’adempimento è stato spontaneo, non è ammessa la richiesta di restituzione.

La Cassazione è ferma nel ritenere, pertanto, che ciò che è stato corrisposto al convivente durante il rapporto in adempimento di doveri sopra indicati non è ripetibile ex art. 2034 c.c. in quanto adempimento di un’obbligazione naturale.

Avv. Reno Grillo *

* Iscritto all’ordine degli Avvocati di Monza a far data dal 2007. Nato e cresciuto a Monza, ha frequentato il liceo classico e si è poi laureato presso l’università Statale di Milano Bicocca. Iscritto alle liste del Patrocinio a spese dello Stato, si occupa di diritto civile in genere ed in particolare di diritto di famiglia