Consapevole di essere alticcio, ho cercato di seminare un’auto della polizia per evitare il controllo. Mi è stato contestata la resistenza a pubblico ufficiale. È corretto?

Qualche bicchiere di troppo e una serata finita male. Risponde l’avvocato Marco Martini del Foro di Monza.
Polizia di Stato
Polizia di Stato

Gentile avvocato, qualche tempo fa, prima del Covid, ero andato con degli amici a bere qualcosa in un locale. Finito il nostro incontro, ho ripreso l’autovettura per tornare verso casa. Era oramai tardi.

Ad un certo punto vedo dietro di me un’auto della polizia, a luci lampeggianti spente. Siccome temevo di essere alticcio, ho accelerato per cercare di non essere fermato. Allora la pattuglia ha acceso la sirena ed è cominciato una sorta di inseguimento per le strade periferiche del centro in cui vivo, fino a che non sono andato a sbattere contro un guard rail e la mia corsa si è arrestata.

Al controllo, sono risultato positivo al test dell’etilometro ed avrò un procedimento per guida in stato di ebbrezza. Quel che non mi è chiaro è perché mi sia stata contestata anche la violazione dell’art. 337 C.P., cioè la resistenza a pubblico ufficiale. Attendo una sua cortese risposta. Gianfranco.

Gentile Gianfranco, secondo il verbale di identificazione cui fa cenno nella sua lettera, mi pare di poter dedurre che ad avviso degli operanti sarebbe sussistente il delitto di cui all’art. 337 C.P. poiché, datosi alla fuga a bordo della propria autovettura, avrebbe commesso il delitto sopra indicato.

L’art. 337 C.P. disciplina la condotta di “… chiunque usi violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio mentre compie un atto di ufficio o di servizio o a coloro che richiesti gli prestano assistenza …” e chi viola detta norma è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che non sia configurabile il delitto in esame “… nel caso in cui l’agente ponga in essere una condotta di mera resistenza passiva, come nel caso in cui si dia semplicemente alla fuga. Dovendosi solo precisare, quanto alla fuga, che integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all’inseguimento ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada…” (cfr. Cass. Pen. sezione VI, 2.2.2017, in Guida al diritto 2017, 18, 90).

Si tratta di comprendere, quindi, sulla base di questa interpretazione della norma prefata, quale condotta in concreto ella abbia posto in essere: se quindi sia ravvisabile l’elemento materiale della violenza necessario per la configurabilità del reato di cui si discute.

Si tratta di verificare a che velocità abbia condotto la propria autovettura, se durante la corsa abbia o meno incrcociato pedoni o comunque altre persone, se i pubblici ufficiali abbiano corso qualche rischio quanto alla propria incolumità personale.

Se Lei si è limitato alla fuga, senza porre a rischio la vita di terzi, passanti od operanti, non ha commesso il delitto di cui all’art. 337 C.P.

Se invece per la velociità sostenuta e per l’incrocio con altre persone o perchè gli operanti, per inseguirla, sono stati costretti a guidare in maniera tale da porre a rischio la propria vita, la sua condotta è sussumibile nell’ipotesi contestata.

Rimane peraltro certo che Ella subirà un procedimento penale per violazione dell’art. 186 C.D.S. E, atteso che ha avuto un incidente (che è ritenuto tale anche se non ha colliso con altre autovetture) è escluso che possa utilizzare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previsto dall’art. 186 comma 9 bis.

La Corte di Cassazione, sezione IV, con sentenza 34909, pronunciata in data 17 luglio 2017, ha ribadito infatti l’insostuibilità della pena con i lavori di pubblica utilità ed ha chiarito che cosa si debba intendere per incidente, inteso come “ … qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o altri veicoli…” dovendosi ricomprendere nella nozione sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriscita dalla sede stradale; a tal fine non sono invece previsti ne i danni alle persone ne i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi purchè significativa turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni.

Per concludere, mentre mi sembra possibile sostenere una linea difensiva che porti alla archiviazione o ad una pronuncia assolutoria per quel che attiene alla condotta di cui all’art. 337 C.P. , trovo che sia molto più complicato, per quanto Le ho sopra descritto, difendersi nel merito dalla seconda ipotesi accusatoria, per la violazione dell’art. 186 comma 2 bis, dovendosi privilegiare una ipotesi alternativa al processo (peraltro, atteso che viaggiava in orario notturno, dovrà affrontare anche l’ipotesi aggravata di cui all’art. 186 comma 2 sexies CdS).

Avv. Marco Martini *

* Iscritto all’ordine degli avvocati di Monza dal 1997. Nato a Vicenza e dal 1984 vive a Monza, ha frequentato il liceo classico Zucchi e si è poi laureato presso l’Università statale di Milano. Socio fondatore della Camera penale di Monza, ha conseguito diploma della Scuola di Alta specializzazione della UCPI; iscritto alle liste del patrocinio a spese dello Stato, delle difese d’ufficio, si occupa in via esclusiva di diritto penale carcerario e societario.