“Moschea” di Seregno, il Tar dà torto al Comune: sospesa l’ordinanza di blocco. Il sindaco: «Sorpresi negativamente»

Istanza cautelare accolta e, per l’effetto, sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, con conseguente fissazione dell’udienza per la trattazione di merito del ricorso a martedì 10 novembre. È questa la decisione che il collegio giudicante del Tar ha preso sul caso della ormai famigerata “moschea” di via Milano a Seregno.
L’ingresso dello stabile di via Milano adibito a centro di ritrovo
L’ingresso dello stabile di via Milano adibito a centro di ritrovo

Istanza cautelare accolta e, per l’effetto, sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, con conseguente fissazione dell’udienza per la trattazione di merito del ricorso a martedì 10 novembre. È questa la decisione che il collegio giudicante del Tar della Regione Lombardia, composto dal presidente Italo Caso, dal consigliere Antonio De Vita e dal referendario Lorenzo Cordì, ha ufficializzato venerdì 10 aprile, a ventiquattr’ore di distanza dall’udienza in cui è stata discussa la richiesta di sospensiva dell’ordinanza con cui, a pochi giorni dalle ultime feste natalizie, il Comune di Seregno aveva imposto il «ripristino della destinazione d’uso» a laboratorio artigianale dell’edificio di via Milano 3 all’associazione Anasr, sua proprietaria, pena un’acquisizione del bene al patrimonio comunale.

“Moschea” di Seregno, il Tar dà  torto al Comune: sospesa l’ordinanza di blocco. Il sindaco: «Sorpresi negativamente»
Il continuo rifornimento di derrate alimentari verso il centro di via Milano


Il caso, in soldoni, è quello che da tempo vede sotto la lente d’ingrandimento lo stabile, da molti indicato come vero e proprio centro culturale islamico, per il quale appunto era stata prodotta un’ordinanza, dopo che la Polizia locale aveva effettuato tre verifiche di situazioni giudicate non consone all’interno, che avevano fatto pensare ad una sorta di doposcuola. Nello specifico, il Tar ha considerato che «gli accertamenti compiuti dalla Polizia locale constatano o la mancanza di attività in corso (verbali del 15 ottobre e del 9 novembre) o lo svolgimento di attività di studio (verbali del 19 ottobre, del 5 novembre e del 23 novembre). Non viene quindi accertato lo svolgimento di attività di culto o l’accesso generalizzato ed indistinto anche di soggetti estranei all’associazione, ma solo lo svolgimento di attività di studio che risultano legittime ai sensi della previsione di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo numero 117/2017, salve le verifiche di competenza dell’amministrazione comunale circa la concreta sussistenza dei presupposti di operatività di detta normativa e circa i profili di conformità urbanistico-edilizia che devono contraddistinguere anche le sedi delle associazioni di promozione sociale». Il collegio ha quindi «ritenuto sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile», poiché l’ordinanza preclude «nelle more della definizione del giudizio, l’esercizio delle attività di promozione sociale dell’associazione ricorrente e preannuncia, altresì, l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, fermo restando il necessario rispetto delle previsioni attualmente operanti in tema di contenimento del Covid-19».

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Il continuo rifornimento di derrate alimentari verso il centro di via Milano


«L’ordinanza del giudice amministrativo ci ha lasciato negativamente sorpresi – ha commentato a caldo il sindaco Rossi -. Il Tar, infatti, ha posto i diritti costituzionali di libertà di riunione e libertà religiosa in posizione di prevalenza rispetto a considerazioni di tipo edilizio e urbanistico. Sull’importanza dei valori di libertà di riunione e di religione in quanto tali siamo in perfetta sintonia con quanto ha enunciato il Tar. Siamo, però, preoccupati perché un’interpretazione che non tenga adeguatamente conto di altri valori come il principio di legalità e di gestione ordinata dei territori e delle attività che in essi si svolgono, sminuirebbe i presupposti di certezza su cui deve fondarsi la programmazione edilizia ed urbanistica. Ci prendiamo il tempo necessario per la valutazione dell’ordinanza, dopo di che valuteremo ogni strategia, sia proporre appello contro l’ordinanza oppure attendere il dibattimento di merito».