Green pass: cosa cambia dall’1 settembre per trasporti, università e scuola

Si estende dall’1 settembre 2021 l’uso del Green pass, la certificazione verde per accedere a diversi servizi in virtù di avvenuta vaccinazione o altre condizioni.
Covid Green Pass certificazion verde
Covid Green Pass certificazion verde

Si estende dall’1 settembre 2021 l’uso del Green pass, la certificazione verde per accedere a diversi servizi in virtù di avvenuta vaccinazione o altre condizioni.

Già obbligatorio dal 6 agosto per ristoranti, bar al chiuso, piscine, palestre e stadi e per i voli europei e internazionali, sarà richiesto per spostamenti nazionali (non regionali), al personale scolastico e universitario e gli studenti universitari.

Sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo di aerei per voli in Italia, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, sui treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; sugli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone “effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti”, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto – il trasporto pubblico locale – può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

Sarà compito dei controllori di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anti-Covid: dalla capienza all’80% al distanziamento, fino al corretto utilizzo della mascherina sugli autobus delle città, secondo le linee guida sul trasporto inviate dal ministero al Cts e anche alle Regioni.

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale, ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.