CentoVenti, 16 marzo 1899: i bambini in fabbrica

LEGGI LA PAGINA ORIGINALE - Una rubrica per raccontare le cronache dei primi dodici mesi di vita del Cittadino nel 1899 attraverso le pagine originali. Il 16 marzo si parlava di lavoro minorile: bambini in fabbrica e una legge per provare a preservarli.
La Rivista monzese del 16 marzo 1899
La Rivista monzese del 16 marzo 1899

Ripercorrere il cammino delle cronache di Monza di 120 anni fa settimana dopo settimana mette spesso di fronte al fatto che tanti problemi della città sembrano immutabili, costanti, una variabile fissa – per così dire – della vita all’ombra dell’arengario e del duomo: variabile perché cambiano i tempi, fissa perché ci sono elementi della storia cittadina che sembrano semplicemente adattarsi a quei cambiamenti.


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Per fortuna non va così per tutto. E suonano allora così lontane quelle venti righe in cronaca sulla Rivista monzese di giovedì 16 marzo 1899 che vanno sotto il titolo “La legge sul lavoro dei fanciulli”. L’antecedente diretto del Cittadino rendeva conto ai lettori di Monza del regio decreto che era stato approvato all’inizio di quell’anno che a sua volta modificava un regolamento del 1886 sull’impiego di lavoratori minorenni. “La modificazione portata dal citato Regio Decreto è intesa a vietare ed al caso colpire penalmente gli abusi che talvolta si sono verificato con l’impiego di fanciulli minori di 15 anni in lavoro cumulativo e consecutivo di giorno e di notte, o viceversa”.

Bene, si dirà: non si poteva lavorare fino ai 15 anni. Non proprio: come detto, è un mondo lontano, almeno in questo (e non proprio sempre). “A tale scopo, fermo rimanendo le vigenti disposizioni, le quali limitano a 6 ore la durata del lavoro notturno per i fanciulli dai 12 ai 15 anni, il Decreto del quale si tratta stabilisce che i fanciulli che hanno lavorato di notte non possano essere ammessi al lavoro per un ulteriore periodo della stessa giornata”. Tradotto: i ragazzini che lavoravano nel turno di notte per il resto della giornata avevano diritto al riposo.

Lo stesso decreto “stabilisce altresì che non possano essere ammessi la lavoro diurno, per qualsiasi durata, i fanciulli che dovessero lavorare nella notte successiva”, giusto per evitare che fatta la legge si trovasse l’inganno di anticipare i turni e risolvere il problema.

“Tali disposizioni – rammentava la Rivista – sono entrate in vigore il 14 marzo. Il Ministero applica l’articolo 12 del regolamento per la esecuzione della legge sul lavoro dei fanciulli nel senso che, per ogni 6 ore di lavoro effettivo, debba essere accordata ai fanciulli almeno un’ora di riposo; e che, in nessun caso, il lavoro possa durare senza interruzione più di 6 ore”.