«Non è infatti pacifico che quell’operazione di integrazione strutturale sia l’unica possibile strategia di crescita per il gruppo capeggiato da Aeb, non essendo stata dimostrata, con l’esperimento di un’adeguata indagine di mercato, l’impossibilità di perseguire modelli alternativi ed equipollenti di crescita mediate la partecipazione di altri soggetti». È forse questo il passaggio saliente dei dispositivi con cui venerdì 26 giugnoi, quarantott’ore dopo le camere di consiglio, la sezione prima del Tar della Regione Lombardia di Milano, nelle persone del presidente Domenico Giordano e dell’estensore Rosanna Perilli, ha accolto i ricorsi presentati da Tiziano Mariani, capogruppo di Noi per Seregno nel consiglio comunale di Seregno, nonché da Marco Fumagalli, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio regionale, e dal Centro Servizi Termici e dalla Depositi Carboni Bovisa, che avevano chiesto l’annullamento della delibera del consiglio comunale di Seregno del 20 aprile precedente, con la quale era stata approvata l’aggregazione tra Aeb ed A2A.
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La novità, che è assolutamente clamorosa e suona come una sconfitta politica per l’amministrazione comunale, sebbene il fischio conclusivo della partita ancora sia ben al di là da venire, segue le decisioni che la stessa sezione del tribunale aveva adottato una decina di giorni fa, disponendo una sospensiva temporanea del provvedimento sotto la lente d’ingrandimento. La sospensiva è stata in questo caso confermata e Giordano ha pertanto rinviato per la trattazione di merito alle udienze fissate per il 2 dicembre. Il Comune di Seregno, Aeb ed A2A dovranno pagare per le spese della fase cautelare mille euro a Tiziano Mariani e mille 500 euro complessivi al Centro Servizi Termici ed alla Depositi Carboni Bovisa, mentre le spese di lite tra Marco Fumagalli e le parti soccombenti sono state compensate.
Il collegio ha osservato che la «modificazione strutturale è potenzialmente idonea ad incidere sul mantenimento e sulle caratteristiche delle partecipazioni da parte del Comune di Seregno, dal momento che le società del gruppo Aeb sarebbero sottoposte al controllo negoziale della società A2A» ed aggiunto che «l’operazione approvata con la deliberazione consiliare impugnata, a prescindere dal titolo giustificativo, rientra pertanto tra quelle che l’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, include nel perimetro applicativo delle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, tra cui l’articolo 17, comma 1, che impone la selezione del soggetto privato mediante la procedura ad evidenza pubblica». Il tribunale ha riconosciuto a Mariani che le sue prerogative di consigliere comunale siano state lese dalla mancata conoscenza del documento di due diligence di A2A e che le imprese ricorrenti non abbiano avuto la possibilità di accedere, in condizioni di parità con gli altri operatori del settore, alla partecipazione al capitale di una società affidataria di servizi pubblici, mentre ha ritenuto Fumagalli non legittimato ad agire, in quanto l’organo consiliare in cui siede non è coinvolto nell’operazione.